{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-166_1996-08-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21201&nX40_KEY=4933403&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4787a39959ec01f806f08ef04f0422e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.166"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 26.08.1996 90.1994.166"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 26.08.1996 90.1994.166"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 26.08.1996 90.1994.166"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:08:36", "Checksum": "af9c3e4e55870d0c025e3f6889ce4003", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 26.08.1996 90.1994.166\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nriguardo e soprattutto non ha imposto alcun tipo di zona. In particolare, a\nmente di questo Tribunale, non ha categoricamente escluso l’istituzione in loco\ndi una zona artigianale (cfr. risposta no. __________del 21 marzo 1995 del\nConsiglio di Stato al ricorso) limitandosi a contestare l’assetto del comparto\nnel suo insieme, ritenuto troppo diversificato e disordinato e perlopiù non\nsufficientemente curante della futura destinazione abitativa dell’adiacente quartiere\n__________ (part. no. __________). Lasciando quindi aperte ampie possibilità di\nregolamentazione del comparto, la decisione impugnata presenta un evidente\ncarattere di rinvio e, non ponendo fine alla procedura, costituisce una\ndecisione incidentale. Del resto il comune nelle sue osservazioni ha ammesso la\nnecessità di procedere ad un nuovo studio pianificatorio.\nResta quindi da esaminare se, in concreto, questo rinvio provoca al ricorrente\n“un danno non altrimenti riparabile”, circostanza che renderebbe la decisione\nimpugnabile giusta l’art. 44 LPamm.\nQuesto presupposto é adempiuto quando il ricorrente ha un interesse degno di\nprotezione all’annullamento o alla modifica della decisione. Ciò è il caso\nqualora il danno non può più essere eliminato in un’ulteriore procedura\ngiudiziaria, nemmeno in caso di giudizio favorevole al ricorrente (cfr. DTF 116\nIb pag. 347 consid. 1 c)).\nNella fattispecie dovendo il Comune procedere ad una nuova pianificazione\ndell’intero comparto adottando una variante ai sensi degli art. 32 e segg.\nLALPT, al ricorrente viene garantita la possibilità di esprimersi ancora in\nfuturo sulla destinazione del comparto in esame, come pure di impugnare ogni\nnuova scelta qualora non la ritenesse corretta, sollevando se del caso le\nmedesime censure. Ne risulta che la decisione incidentale all’esame non arreca\nal ricorrente alcun danno irreparabile, anche perché altri pregiudizi d’ordine\neconomico immediati non sono stati in concreto avanzati e il semplice\nprolungamento della procedura non va di norma considerato, secondo la\ngiurisprudenza del Tribunale Federale, come danno irreparabile (cfr. DTF 116 Ib\n347,348, 116 II 83 consid. c), 106 Ia 229).\nL’impugnativa del ricorrente su questo punto è quindi da ritenersi irricevibile.\nSpetterà ora al comune procedere al più presto allo studio di una variante che\ncoordini i vari aspetti e problemi che la situazione concreta presenta e\nsoprattutto che tenga conto delle risultanze del preavviso del 2 aprile 1990\ndella Sezione agricoltura, dalle quali scaturisce un’evidente importanza\nagricola del particellare no. __________assieme ai fondi no.__________ e\n__________antistanti (cfr. allegato al preavviso della SA, pag 19 della\ndecisione impugnata).\n3.2. Diversamente dalla\nrisoluzione circa la località __________, la decisione di stralcio della\nprevista estensione del comparto edificabile in località “__________ __________\n__________ ”, nonché la decisione di modifica degli art 37 e 38 delle Norme di\nattuazione del Piano Regolatore, operate d’ufficio dal Consiglio di Stato, sono\nda ritenersi definitive, considerato che il Governo non ha al proposito\ndisposto alcun rinvio, decidendo definitivamente in merito.\nL’impugnativa del ricorrente su questi punti è dunque ricevibile.\n3.2.1. Per ciò che concerne lo\nstralcio dalla zona edificabile della particella no. __________del ricorrente\nsita in località __________ __________ __________ con conseguente suo\ninserimento in zona agricola, va ribadito quanto già deciso da questo Tribunale\nin altro giudizio, ovvero che in concreto la prevista estensione\ndell’edificazione non si giustifica e ciò principalmente, come si dirà qui di\nseguito, per motivi di contenibilità del PR.\nSecondo l’art. 15 LPT le zone edificabili comprendono i terreni idonei\nall’edificazione già edificati in larga misura (lett. a) o prevedibilmente\nnecessari all’edificazione e urbanizzati entro quindici anni (lett. b).\nVa tenuto presente che l’art. 15 LPT pone le condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa entrare in linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso, per definizione. Non basta, per converso, che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile, perché l’inserimento in zona edificabile s’imponga. Un comprensorio può infatti rispondere alla definizione legale di più zone, prestarsi ad es. sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenere valori naturali e paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre idoneità.\nSpesso non può essere categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono effettivamente adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla costruzione, se rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già largamente edificato e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei prossimi quindici anni). In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia 448 ss consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 ss consid. 5b, 118 Ib 344 ss consid. 4a).\nTranne, dunque, nella misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente l’appartenenza di un terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e 17 LPT vanno relativizzati.\nL’idoneità va generalmente riconosciuta se il terreno si presta per le sue caratteristiche naturali (morfologiche, topografiche, climatiche, ecc.) all’uso che si vuol fare del suolo."}