{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-166_1996-08-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21201&nX40_KEY=4933403&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4787a39959ec01f806f08ef04f0422e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.166"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 26.08.1996 90.1994.166"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 26.08.1996 90.1994.166"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 26.08.1996 90.1994.166"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:08:36", "Checksum": "af9c3e4e55870d0c025e3f6889ce4003", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 26.08.1996 90.1994.166\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nf. In data 21 giugno 1993 il signor __________ ha ottenuto la licenza edilizia comunale per l’ampliamento e la formazione di un complesso artigianale sui mappali no. __________e __________conformemente all’autorizzazione cantonale rilasciata dal Dipartimento del Territorio in data 8 marzo 1993.\ng. In data 3 ottobre 1995 è stato esperito un sopralluogo nell’ambito del quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.\nc o n s i d e r a t o\nin diritto\n1. A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).\nIn concreto la legittimazione attiva del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c) LALPT.\nPresentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.\n2. Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).\nL’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg., in part. 55).\nIl TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).\n3. Come già rilevato nei fatti, con la decisione qui impugnata il Consiglio di Stato ha negato l’approvazione dell’azzonamento previsto per il comparto formato dalle particelle no. __________,__________,__________,__________,__________, __________e __________in località __________, come pure l’estensione della zona edificabile su parte dei mappali no. __________, __________, __________, __________, __________, __________e __________siti in località __________ __________ __________, ed ha inoltre modificato il contenuto degli art. 37 e 38 NAPR.\n3.1. Per quel che concerne\nla mancata approvazione del comparto in località __________ dove è situata\nl’attività artigianale del ricorrente, va dapprima esaminato se su questo punto\nla decisione governativa costituisce una decisione finale, capace di porre fine\nalla procedura, oppure se trattasi di una semplice decisione incidentale,\novvero di una decisione resa nel corso della procedura che rappresenti solo una\nsemplice tappa della stessa (cfr. DTF 117 Ia 253 consid. 1a, 398 consid. 1, 116\nIa 43 consid. 1b e rinvii). La distinzione è importante perché mentre la prima\npuò sempre essere impugnata davanti all’autorità superiore, la seconda può\nesserlo solo se provoca al ricorrente un danno non altrimenti riparabile ( art.\n44 LPAmm, rispettivamente, art. 45 PA).\nAl proposito va rilevato che la decisione mediante la quale gli atti vengono\nrinviati alla precedente istanza affinché abbia nuovamente a determinarsi, è\nuna decisione incidentale ( “Rückweisungsentscheide gelten nach ständiger Rechtsprechung\nals Zwischenentscheide”, cfr DTF 117 Ia 398 consid. 1 e rinvii, rispettivamente\nDTF 117 Ia 253 consid. 1a).\nNel caso concreto, come detto, il Consiglio di Stato ha deciso per quanto\nriguarda l’azzonamento in località __________, di ritornare gli atti al Comune affinchè\nprovvedesse allo studio di una più omogenea soluzione pianificatoria, e quindi\nad un nuovo azzonamento. Il Governo non ha però dato indicazioni precise al"}