{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-166_1996-08-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21201&nX40_KEY=4933403&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4787a39959ec01f806f08ef04f0422e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.166"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 26.08.1996 90.1994.166"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 26.08.1996 90.1994.166"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 26.08.1996 90.1994.166"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:08:36", "Checksum": "af9c3e4e55870d0c025e3f6889ce4003", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 26.08.1996 90.1994.166\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n26 agosto 1996 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente,\n|\n|\nvicecancelliera |\nDaniela Regazzi |\nvisto il ricorso del 30 aprile 1992 di\n|\n|\n__________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________ __________, ____________________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione del Consiglio di Stato no. __________del 24 marzo 1992 che approva il Piano Regolatore del Comune di __________;\nviste le osservazioni del 19 giugno 1992 del Comune di __________ e la risposta no. __________del 21 marzo 1995 del Consiglio di Stato;\nletti ed esaminati gli atti;\nesperiti i necessari accertamenti; |\nr i t e n u t o\nin fatto\na. Il signor __________ __________ è proprietario dei mappali no. __________, __________, __________, __________e __________siti in località __________, rispettivamente del particellare no. 2__________ posto in località __________ __________ __________.\nb. Con messaggio 13\nmarzo 1985 e 7 dicembre 1987 il Municipio di __________ ha sottoposto il\nprogetto di PR al Consiglio Comunale che ne ha deciso l’adozione il 22 febbraio\n1988.\nTale piano prevedeva in località __________ un’ampia zona edificabile,\nsuddivisa in zona residenziale intensiva __________ (i. s. 0,8), in zona\nresidenziale intensiva __________ (i. s. 0,7), in zona residenziale estensiva\n__________ (i.s. 0,4), in zona artigianale ed in zona __________ destinata ad\nabitazioni a carattere sociale, il tutto su una superficie di circa 50’000 mq,\ndella quale fanno appunto parte le particelle no. __________, __________,\n__________e __________del signor __________.\nNella località __________ __________ __________ il progetto di PR prevedeva una\nstriscia di terreno edificabile lungo la strada cantonale, e quindi anche su\nparte del fondo no. __________di proprietà del ricorrente, definita zona\nresidenziale semi intensiva __________ (i.s. 0,6).\nc. Il 24 febbraio 1989\nil Municipio di __________ ha presentato al Consiglio di Stato formale domanda\ndi approvazione del PR.\nCon decisione no. __________del 24 marzo 1992 il Governo ha quindi approvato il\nPR all’esame. Nell’ambito di questa approvazione il Consiglio di Stato ha però\ndichiarato di non condividere la scelta pianificatoria operata per il comparto\nin località __________ in special modo riguardo alla prevista zona artigianale.\nDi conseguenza esso non ha approvato il comparto edificabile di cui\nall’allegato no. 17 della risoluzione, invitando il Comune ad adottare una\nvariante che preveda una migliore omogeneizzazione delle varie zone in esso\npreviste. A questo scopo ha pure ordinato al Comune di adottare una zona di\npianificazione a salvaguardia della futura pianificazione (cfr. punto 3.6.2.3\na. pag. 43, rispettivamente dispositivo punto 3.4 pag.74 della risoluzione\nimpugnata, nonché planimetria no.17). Parimenti l’autorità governativa ha\ndeciso di non approvare la zona residenziale prevista su parte dei mappali no.\n__________, __________, __________, __________, __________, __________ e\n__________siti in località __________ __________ __________ (cfr. punto 3.6.2.2\nlett. a risoluzione impugnata rispettivamente planimetria no. 13) per motivi di\ncontenibilità di PR e di conservazione del territorio agricolo, istituendo\nd’ufficio una zona agricola. Decisione questa definitivamente confermata con\nrisoluzione governativa no. __________del 21 marzo 1995.\nd. Dissentendo da questa\ndecisione il signor __________ è insorto in data 30 aprile 1992 davanti\nall’allora competente Gran Consiglio, contestando una violazione dell’autonomia\ncomunale per la non condivisione delle scelte pianificatorie operate dal Comune\na riguardo dei comparti all’esame, ritenute dal ricorrente rispettose delle\neffettive esigenze locali. In particolare egli considera prive di fondamento le\nperplessità sollevate circa l’estensione della zona artigianale dal fondo no.\n__________ al fondo no. __________in località __________ e illogico lo stralcio\ndella fascia edificabile prevista in località __________ __________ __________.\nIl ricorrente censura inoltre lo stralcio degli art. 37 e 38 delle norme di\nattuazione del PR effettuato d’ufficio dal Consiglio di Stato prevedenti la\npossibilità di realizzare spazi abitativi per i bisogni dell’azienda\nall’interno delle zone artigianali-industriali.\ne. Con osservazioni del 19 giugno 1992, nonché del 1 ottobre 1992 al ricorso, il comune di __________, ribadendo quanto già sollevato nell’impugnativa del 13 maggio 1992 al Consiglio di Stato, sottolinea di condividere la posizione del ricorrente circa il mantenimento integrale della zona artigianale prevista sulle particelle no. __________ e __________. Dichiara tuttavia di aderire alla proposta del Consiglio di Stato di attuare un nuovo studio pianificatorio del comparto sito in località __________, in quanto riconosce che la presenza di diversi tipi di zona in quest’area non favorisce uno sviluppo edificatorio armonico. A suo avviso sarebbe opportuno uniformare in una sola zona __________ le particelle no. __________, __________, __________, __________e __________ e di armonizzare la particella __________e parte della __________con il prospettato studio pianificatorio della particella __________ (sulla quale dovrebbe sorgere il cosiddetto quartiere zattera) destinata a zona per abitazione a carattere sociale. Dal canto suo il Governo, con risposta del 21 marzo 1995, riconfermandosi nel contenuto della decisione qui impugnata, chiede da un lato la sospensione della decisione sul ricorso relativamente all’azzonamento in località __________, assegnando al comune un termine di 6 mesi per pubblicare la relativa variante di PR, dall’altro la reiezione delle altre censure sollevate."}