- la maggioranza o almeno un numero rilevante di membri sia personalmente colpito dall'atto impugnato e sia comunque legittimato individualmente a ricorrere (DTF 2.9.1992 in re Comune di Aquila, 114 Ia 452, 113 Ib 365, 104 Ib 384; RDAT 1986 n. 86, W Haller/P. Karlen, Raumplanungs- und Baurecht, 1992, Moor, Droit administratif, p. 421 e 426). Questi presupposti non sono pacificamente adempiuti nel caso presente. Che la ricorrente possegga la personalità giuridica giusta gli art. 60 CCS non fa dubbio e neppure che lo statuto preveda la difesa degli interessi dei membri;