Per motivi di economia processuale la giurisprudenza ha esteso la legittimazione ricorsuale alle associazioni aventi per scopo la tutela degli interessi dei loro membri. Queste sono ammesse a ricorrere al loro posto, anche se non sono toccate personalmente dalla decisione, ma unicamente alla condizione che: - l'associazione possieda la personalità giuridica; - lo statuto preveda la salvaguardia degli interessi comuni degli aderenti; -