In questo senso va interpretato l'art. 38 LALPT(nel frattempo entrata in vigore) laddove oltre a legittimare i già ricorrenti, con la precisazione che possono essere invocati solo i motivi già fatti valere in prima istanza (cpv. 4 lett. b), ammette a ricorrere ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv.