L’art. 19 LE legittimava a ricorrere in prima istanza ogni cittadino attivo del Comune (actio popularis) oppure ogni persona o ente che dimostrasse un interesse legittimo. A sua volta l’art. 22 LE riconosceva la legittimazione ricorsuale, in seconda istanza, a chi aveva già ricorso in prima. Dal canto suo l'art. 33 cpv. 3 lett. a. LPT prescrive al diritto cantonale di garantire la legittimazione a ricorrere per lo meno nella stessa misura prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.