{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-09-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-165_1996-09-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21200&nX40_KEY=4933403&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3d48bd5dfdbe1313ceca70f0a614ea3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.165"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 11.09.1996 90.1994.165"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 11.09.1996 90.1994.165"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 11.09.1996 90.1994.165"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:20:50", "Checksum": "c9c44061b3ee169b22de3f676ed11dd6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 11.09.1996 90.1994.165\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n11 settembre 1996 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente,\n|\n|\nvicecancelliera |\nDaniela Regazzi |\nvisto il ricorso del 30 aprile 1992 di\n|\n|\n__________ __________ __________ e __________ __________, __________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione del Consiglio di Stato no. __________del 24 marzo 1992 che approva il Piano Regolatore del Comune di __________;\nviste le osservazioni del 19 giugno 1992 del Comune di __________ e la risposta no. __________del 21 marzo 1995 del Consiglio di Stato;\nletti ed esaminati gli atti;\nesperiti i necessari accertamenti; |\nr i t e n u t o\nin fatto\na. Con messaggio 13 marzo 1985 e 7 dicembre 1987 il Municipio di __________ ha sottoposto il progetto di PR al Consiglio Comunale che ne ha deciso l’adozione il 22 febbraio 1988.\nb. __________ __________ __________ e __________ __________ __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato in data 5 dicembre 1988 contestando il previsto allargamento della zona edificabile sul territorio comunale. A suo dire il PR di __________ prevedeva un sovradimensionamento della zona edificabile a discapito del territorio agricolo che non era sufficientemente salvaguardato. Essa ha quindi chiesto lo stralcio delle nuove zone residenziali previste.\nc. Con decisione no.\n__________del 24 marzo 1992 qui impugnata, il Governo ha approvato il PR\nall’esame, proponendo lo stralcio di alcuni comparti edificabili previsti dal\nComune.\nAl riguardo dell’impugnativa dell__________ __________ __________ il Consiglio\ndi Stato ha rilevato la mancanza di legittimazione attiva della ricorrente,\nritenendo che la maggior parte dei suoi membri non era toccata dalla decisione\nall’esame. Abbondanzialmente ha comunque precisato come in definitiva gran\nparte delle richieste avanzate dall’insorgente fossero state condivise\ndall’autorità cantonale nell’ambito dell’approvazione del PR.\nd. Dissentendo da questa decisione l’__________ __________ __________ è insorta nuovamente in data 30 aprile 1992 davanti all’allora competente Gran Consiglio, contestando la presunta mancanza di legittimazione attiva. La ricorrente rileva come la gran parte degli enti ad essa affiliati siano toccati dai piani di utilizzazione e come il ricorso contro di essi rappresenti una delle poche possibilità di intervento a loro disposizione. Essa ribadisce quindi la richiesta di stralcio delle previste nuove zone residenziali.\ne. Con risposta no. __________del 21 marzo 1995 il Consiglio di Stato propone nuovamente l’inammissibilità del ricorso.\nin diritto\n1. competenza\nLa competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.\nA norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.\n2. legittimazione ricorsuale dell’__________ __________ __________ e __________ __________.\nAl momento in cui venne introdotto il ricorso in prima istanza erano applicabili la LPT e la LE. L’art. 19 LE legittimava a ricorrere in prima istanza ogni cittadino attivo del Comune (actio popularis) oppure ogni persona o ente che dimostrasse un interesse legittimo. A sua volta l’art. 22 LE riconosceva la legittimazione ricorsuale, in seconda istanza, a chi aveva già ricorso in prima. Dal canto suo l'art. 33 cpv. 3 lett. a. LPT prescrive al diritto cantonale di garantire la legittimazione a ricorrere per lo meno nella stessa misura prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. La qualità per ricorrere è regolamentata in quell’ambito dall'art. 103 OG che la riconosce a chiunque è toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o modifica. In questo senso va interpretato l'art. 38 LALPT(nel frattempo entrata in vigore) laddove oltre a legittimare i già ricorrenti, con la precisazione che possono essere invocati solo i motivi già fatti valere in prima istanza (cpv. 4 lett. b), ammette a ricorrere ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c). Secondo la giurisprudenza federale per riconoscere l'interesse legittimo occorre che il ricorrente sia toccato dalla decisione impugnata più di qualsiasi altro cittadino ed abbia a trovarsi con l'oggetto del litigio in un rapporto particolarmente stretto, mostrando un interesse personale, immediato ed attuale (DTF 113 Ib 228).\nPer motivi di economia processuale la giurisprudenza ha esteso la legittimazione ricorsuale alle associazioni aventi per scopo la tutela degli interessi dei loro membri. Queste sono ammesse a ricorrere al loro posto, anche se non sono toccate personalmente dalla decisione, ma unicamente alla condizione che:\n- l'associazione possieda la personalità giuridica;\n- lo statuto preveda la salvaguardia degli interessi comuni degli aderenti;\n- la maggioranza o almeno un numero rilevante di membri sia personalmente colpito dall'atto impugnato e sia comunque legittimato individualmente a ricorrere (DTF 2.9.1992 in re Comune di Aquila, 114 Ia 452, 113 Ib 365, 104 Ib 384; RDAT 1986 n. 86, W Haller/P. Karlen, Raumplanungs- und Baurecht, 1992, Moor, Droit administratif, p. 421 e 426).\nQuesti presupposti non sono pacificamente adempiuti nel caso presente.\nChe la ricorrente possegga la personalità giuridica giusta gli art. 60 CCS non fa dubbio e neppure che lo statuto preveda la difesa degli interessi dei membri; non è invece sostenibile che un numero ragguardevole di costoro sia toccato davvicino dall’estensione del comparto edificabile previsto a __________.\nNon è sufficiente un"}