Va pertanto concluso che l’interesse pubblico volto da un lato ad un uso parsimonioso del suolo e dall’altro alla tutela del paesaggio attraverso il mantenimento di sufficienti superfici coltive idonee all’agricoltura, è in concreto sicuramente preminente rispetto all’interesse del Patriziato a poter disporre dei propri fondi a scopo industriale. Per tutti questi motivi, l’impugnativa dell’insorgente viene respinta e percontro confermata la modifica d’ufficio operata dal Consiglio di Stato. Tasse e spese di giudizio seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie, dichiara e pronuncia 1. Il ricorso é respinto. 2.