diminuzione, i Comuni sono tenuti ad assegnare alla zona agricola dei loro PR il territorio agricolo cantonale rappresentato graficamente nel PD (art. 4 cpv. 1), del quale fanno pure parte, come precisato nell’art. 5 lett. a della medesima legge, le superfici SAC. Ne risulta che un diverso azzonamento di questi comparti è possibile solo per motivi di ordine pianificatorio particolarmente importanti, ovvero per reali bisogni che non permettono un diverso azzonamento. Nella fattispecie dagli atti dell’incarto, rispettivamente dalla relazione tecnico economica del pianificatore, non risultano dati concreti comprovanti un’effettiva e reale necessità di sedimi industriali nel Comune.