{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-164_1996-08-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21196&nX40_KEY=4933445&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d8d56efc2e4666b0212096ed264c645f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.164"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 26.08.1996 90.1994.164"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 26.08.1996 90.1994.164"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 26.08.1996 90.1994.164"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:42:36", "Checksum": "bf7a5d810d77a68e36e069b4bdddd0a4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 26.08.1996 90.1994.164\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nSecondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT): rende vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del PD (art. 21 cpv. 1 LPT).\n5. Nel caso in esame,\ncome rilevato in ingresso, la contestazione verte sull’attribuzione alla zona\nagricola dei mappali del Patriziato, il quale vi si oppone chiedendone\nl’inserimento in zona artigianale-industriale (Ar-I) per i motivi di cui si è\ndetto in precedenza.\nA mente di questo Tribunale la censura ricorsuale volta all’annullamento della\nmodifica d’ufficio deve essere respinta.\nL’esame degli atti processuali e il sopralluogo hanno in effetti evidenziato\nche l’attribuzione dei fondi no. __________e __________alla zona __________ non\ns’inserisce in un disegno pianificatoriamente coerente e razionale. Infatti\nbenché questi fondi confinino con una parte della zona industriale posta a nord\ndel paese, essi fanno parte di un vasto comprensorio di notevole pregio\nagricolo che il Piano Direttore ha assegnato alle superfici per\nl’avvicendamento colturale (SAC), azzonamento questo pure confermato dal Gran\nConsiglio nella sua decisione del\n7 dicembre 1993 statuente sul ricorso del Comune di __________ presentato\ncontro il PD.\nOra giusta la Legge cantonale sulla conservazione del territorio agricolo (LTAgr),\ncreata con il preciso intento di salvaguardare il più possibile le aree\nagricole che negli ultimi decenni in Ticino hanno registrato una drastica\ndiminuzione, i Comuni sono tenuti ad assegnare alla zona agricola dei loro PR\nil territorio agricolo cantonale rappresentato graficamente nel PD (art. 4 cpv.\n1), del quale fanno pure parte, come precisato nell’art. 5 lett. a della\nmedesima legge, le superfici SAC. Ne risulta che un diverso azzonamento di\nquesti comparti è possibile solo per motivi di ordine pianificatorio\nparticolarmente importanti, ovvero per reali bisogni che non permettono un\ndiverso azzonamento.\nNella fattispecie dagli atti dell’incarto, rispettivamente dalla relazione\ntecnico economica del pianificatore, non risultano dati concreti comprovanti\nun’effettiva e reale necessità di sedimi industriali nel Comune. Soprattutto\nnon risulta che il comparto all’esame rappresenti veramente l’unica zona,\nsull’intero territorio comunale, ancora disponibile per l’insediamento\nd’infrastrutture artigianali, come asserito dal ricorrente e dal Comune\nmedesimo. Semplici asserzioni in questo senso non possono ovviamente essere\ntenute in considerazione, in quanto una diminuzione di terreno agricolo\npregiato quale quello delle SAC, e oltretutto nella misura prevista (circa 8000\nmq), deve poggiare su un esame puntuale della situazione reale, capace di dimostrare\nl’effettiva esigenza di potenziamento della zona artigianale-industriale.\nPremesse queste che in concreto non sono state sufficientemente verificate e\ndimostrate.\nNe risulta che la decisione del Consiglio di Stato volta alla tutela di\nquest’area di terreno agricolo pregiato, oltretutto pianeggiante e libero da\ncostruzioni, merita di essere confermata. Del resto va pur detto che\nl’importanza agricola di questo comparto era già stata rilevata al momento\ndall’esame preliminare del PR, all’occasione del quale la Sezione agricoltura\ndel Dipartimento aveva evidenziato l’importanza cantonale del territorio\nagricolo presente nel comune di __________, chiedendo la rinuncia ad un diverso\nazzonamento di tutte quelle aree, tra cui appunto quella all’esame, che risultano\nidonee all’agricoltura.\nA tutto ciò va aggiunto il fatto che, come già detto, nelle immediate vicinanze\ndel fondo no. __________ è stato rilevato un biotopo, la cui presenza necessita\ntutela e protezione che con la creazione di una zona artigianale-industriale\ndirettamente a contatto non può ovviamente venir garantita.\nL’art 3 cpv. 2 sancisce l’obbligo per le autorità incaricate di compiti\npianificatori di provvedere affinché il paesaggio venga rispettato ed in\nparticolare (lett. d) che i siti naturali vengano conservati. Ciò imporrebbe\ncomunque in concreto l’adozione di determinate misure volte a regolamentare il\ntipo d’utilizzazione del fondo del Patriziato. Questa situazione non necessita\nperò in casu di un approfondito esame dato che la presenza del biotopo non\ncostituisce la ragione principale dell’avvenuto dezonamento, dettato, come\ndetto, essenzialmente dalla necessità di salvaguardare il territorio agricolo.\nVa pertanto concluso che l’interesse pubblico volto da un lato ad un uso\nparsimonioso del suolo e dall’altro alla tutela del paesaggio attraverso il\nmantenimento di sufficienti superfici coltive idonee all’agricoltura, è in\nconcreto sicuramente preminente rispetto all’interesse del Patriziato a poter\ndisporre dei propri fondi a scopo industriale.\nPer tutti questi motivi, l’impugnativa dell’insorgente viene respinta e percontro\nconfermata la modifica d’ufficio operata dal Consiglio di Stato.\nTasse e spese di giudizio seguono la soccombenza.\nPer questi motivi,\nvisti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso é respinto.\n2. Il ricorrente é condannato\nal pagamento delle tasse di giudizio e\ndelle spese per complessivi fr. 700.-- .\n3. Intimazione: -"}