{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-164_1996-08-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21196&nX40_KEY=4933445&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d8d56efc2e4666b0212096ed264c645f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.164"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 26.08.1996 90.1994.164"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 26.08.1996 90.1994.164"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 26.08.1996 90.1994.164"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:42:36", "Checksum": "bf7a5d810d77a68e36e069b4bdddd0a4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 26.08.1996 90.1994.164\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n31 luglio 1996 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente,\n|\n|\nvicecancelliera |\nDaniela Regazzi |\nvisto il ricorso del 24 aprile 1995 del\n|\n|\n__________ di __________, __________, (rapp. Avv. __________ __________. __________, __________)\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione no. __________del 21 marzo 1995 del Consiglio di Stato di approvazione definitiva del PR di __________;\nviste le osservazioni del 21 giugno 1995 del Comune di __________ e la risposta no. 3395 del 14 giugno 1995 del Consiglio di Stato;\nletti ed esaminati gli atti;\nesperiti i necessari accertamenti; |\nr i t e n u t o\nin fatto\na. Il Patriziato di __________ è proprietario dei mappali no. __________e __________siti in località “__________ ” del Comune di __________.\nb. Con messaggio 13\nmarzo 1985 e 7 dicembre 1987 il Municipio di __________ ha sottoposto il\nprogetto di PR al Consiglio Comunale che ne ha deciso l’adozione il 22 febbraio\n1988.\nTale piano prevedeva l’inserimento dei fondi no. __________e\n__________succitati in zona artigianale-industriale (zona Ar-I).\nc. Il 24 febbraio 1989\nil Municipio di __________ ha presentato al Consiglio di Stato formale domanda\ndi approvazione del PR.\nCon decisione no. __________del 24 marzo 1992 il Governo ha quindi approvato il\nPR all’esame. Nell’ambito di quest’approvazione il Consiglio di Stato ha però\nespresso l’intenzione di non voler confermare alcuni comparti della zona\nedificabile prevista dal Comune, tra cui parte della zona artigianale-industriale\nposta a nord del paese ed in particolare quella relativa ai particellari\nno. __________, __________0, nonché no. __________e __________di proprietà\nappunto del (cfr. punto 3.6.2.2 lett. c della decisione governativa citata e\nplanimetrie no. 15 e 16 allegate).\nI motivi a sostegno di questa decisione riguardano sia il problema della\nconservazione del territorio agricolo, sia quello della protezione di oggetti\nnaturalistici presenti sul territorio (nel caso, un biotopo), nonché di un\ncorretto dimensionamento della zona edificabile.\nIl Governo ha ordinato al Municipio di procedere alla pubblicazione dei suoi\nintenti per un periodo di 30 giorni per dare così facoltà agli interessati di\ninoltrare eventuali osservazioni a salvaguardia del loro diritto di essere\nsentiti prima dell’emanazione di una decisione finale (cfr. decisione governativa\npag. 70 punto 7).\nd. In data 17 giugno 1992 il Patriziato ha quindi inoltrato le proprie osservazioni al riguardo contestando la prevista scelta del Consiglio di Stato e chiedendo che il PR venisse confermato così come approvato dal legislativo comunale.\ne. Con decisione no. 1798 del 21 marzo 1995 il Consiglio di Stato ha definitivamente risolto di non approvare la zona artigianale-industriale relativa ai particellari no. __________e __________attribuendoli alla zona agricola (cfr. pagg. 12-15 della decisione impugnata rispettivamente allegato no.4). In sostanza in questa risoluzione governativa sono state riprese le medesime argomentazioni già espresse nella precedente decisione del 24 marzo 1992 di approvazione del PR. Inoltre il Governo ha precisato come questo comparto risulti inserito a Piano Direttore nelle superfici per l’avvicendamento colturale (SAC), assegnazione confermata con decreto legislativo del 7 dicembre 1993 dal Gran Consiglio (cfr. pag. 14 decisione impugnata).\nf. Contro questa decisione\nil Patriziato di Lodrino è insorto davanti a questo Tribunale, con impugnativa\ndel 24 aprile 1995.\nIn particolare esso evidenzia come in concreto il rispetto dell’autonomia\ncomunale non sia stato sufficientemente salvaguardato, ossia come non si sia\ntenuto sufficientemente conto delle esigenze locali. A suo dire non vi è alcun sovradimensionamento\ndella zona artigianale ed inoltre all’agricoltura è già stato garantito un più\nche adeguato spazio che non necessita ulteriori ampliamenti. Percontro appare\nnecessario promuovere nel comune nuove forze economiche soprattutto nel settore\nartigianale-industriale. Esso non ritiene inoltre che la presenza del biotopo\nsul mappale no. 3181, adiacente al suo fondo no. __________, sia d’importanza\ntale da poter giustificare l’imposizione sulla sua proprietà di una striscia\nboschiva di 20 m di larghezza a sua salvaguardia.\nIl Patriziato chiede quindi l’accoglimento del ricorso con conseguente\nannullamento della decisione del Consiglio di Stato e il ripristino della zona artigianale-industriale\nsui suoi mappali.\ng. Con osservazioni del\n21 giugno 1995 al ricorso il Comune di __________ ha dichiarato di condividere\nle censure sollevate dal ricorrente, riconfermandosi nella propria impugnativa\nal Consiglio di Stato, dove rileva che il comparto all’esame rappresenta\nl’unica fascia di terreno ancora disponibile nel Comune per l’insediamento di\nnuovi complessi industriali.\nDal canto suo il Governo, con risposta del 14 giugno 1995, chiede la reiezione\ndel ricorso in sostanza per i medesimi motivi già avanzati nelle risoluzione\nimpugnata.\nh. In data 3 ottobre 1995 è stato esperito un sopralluogo nell’ambito del quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.\nc o n s i d e r a t o\nin diritto\n1. A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).\nIn concreto la legittimazione attiva del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c) LALPT."}