| | | | ||| | Incarto n. | | In nome | | || | | ||||| | | ||||| | composto dai giudici: | Efrem Beretta, presidente, | | Il segretario | Fiorenzo Gianinazzi | statuendo sul ricorso del 27 dicembre 1991 di | | __________ __________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________, | | | | contro | | | | la risoluzione governativa nr. __________del 19 novembre 1991 che approva le varianti del PR del Comune di __________ __________; | viste le osservazioni 13 maggio 1992 del Consiglio di Stato e 29 gennaio 1992 del Comune di __________; letti ed esaminati gli atti; visto che con lettera 28 dicembre 1995 il rappresentante della ricorrente ha dichiarato di ritirare l’impugnativa, ripetibili a suo carico; considerato che il ritiro del ricorso vale desistenza e dunque soccombenza della ricorrente sicché si giustifica, a norma dell'art. 31 LPAm richiamato dall'art. 38 cpv. 6 LPAm, l'assegnazione di ripetibili al convenuto che peraltro ne ha fatto debita istanza; con l'avvertenza che la complessità e particolarità della materia hanno comportato il ricorso all'assistenza di uno specialista, ossia spese personali particolari di cui va equamente tenuto conto; d e c r e t a 1. Il ricorso é stralciato dai ruoli. 2. Non si prelevano spese né tasse di giustizia, mentre la ricorrente verserà fr. 1'000.-- di ripetibili al comune di __________ __________. | 3. Intimazione a: | - __________ ________ | | | - Municipio di ______________ | | | - Consiglio di Stato, ___________ | | | - Sezione pianificazione urbanistica, __________ | Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente Il segretario