col che viene tuttavia corretto - anche se in modo discutibile, ma non tale comunque da impingere nell’arbitrio -, la disparità di trattamento posta in essere dall’esclusione delle costruzioni primarie esistenti dall’applicazione dell’art. 10bis cpv. 1 NAPR; che per questi motivi non si può ritenere che il ricorso avrebbe trovato accoglimento; ragion per cui non sono dovute ripetibili al ricorrente e non ne vengono assegnate al Comune; decreta 1. Il ricorso é stralciato dai ruoli. 2. Non si prelevano tasse e spese. Non si assegnano ripetibili. | 3. Intimazione a: