Che il cpv. 2 sottoponga alle limitazioni solo le costruzioni nuove e quindi consenta l’uso come residenze secondarie di costruzioni primarie esistenti, ma lo escluda se queste vengono non solo riattate o ricostruite ma anche se alienate, non tange la garanzia delle situazioni acquisite, ma semmai prevede quale motivo di cessazione del beneficio concesso al proprietario di una costruzione primaria di usarla successivamente come secondaria un evento, come l’alienazione, di relativa rilevanza; col che viene tuttavia corretto - anche se in modo discutibile, ma non tale comunque da impingere nell’arbitrio -