{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-156_1996-07-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21193&nX40_KEY=4933407&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "79a9c6e625362a0f700238dc8f7fb938"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.156"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 02.07.1996 90.1994.156"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 02.07.1996 90.1994.156"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 02.07.1996 90.1994.156"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:18:22", "Checksum": "ef8b556f4163c2c81599f32cde32784c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 02.07.1996 90.1994.156\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente,\n|\n|\nIl segretario |\nFiorenzo Gianinazzi |\nstatuendo sul ricorso del 9 dicembre 1988 di\n|\n|\n__________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione n.____ del Consiglio di Stato dell'8 novembre 1988 |\nviste le osservazioni del 4 aprile 1989 del Consiglio di Stato e del 9 gennaio 1989 del Comune di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nvisto che il ricorso, ritenuto che l’art. 10bis cpv. 3 NAPR viola la garanzia delle situazioni acquisite (Besitzstandsgarantie) laddove dichiara applicabili “alle alienazioni di abitazioni esistenti” le limitazioni delle residenze secondarie previste dal capoverso primo, chiede l’annullamento della risoluzione governativa nella misura in cui approva su quel punto il cennato disposto (art. 10bis cpv. 3 NAPR);\npreso atto che il Consiglio comunale di Brissago ha adottato nella seduta del 26 aprile 1994 la revisione del PR e in quest’ambito ha approvato l’art. 49 NAPR “Discipinamento delle residenze secondarie” ai sensi del cui capoverso primo “nella zona di costruzione intensiva è escluso l’uso di alloggi a scopo di residenza secondaria”, con la previsione al capoverso secondo di deroghe per casi speciali (parentela prossima con persone domiciliate o il domicilio per molti anni nel comune) e disponendo infine (cpv. 4) che “le residenze secondarie non conformi ai disposti del cpv. 1 possono essere mantenute ..”; norma approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione 3 ottobre 1995 cresciuta in forza di cosa decisa;\nconsiderato\nche il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico;\nche a norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;\nche in concreto la normativa contestata col ricorso è stata sostituita in sede di revisione del PR dall’art. 49 NAPR, non impugnato dalla ricorrente;\nche in tali circostanze l’oggetto del ricorso è venuto meno;\nche le ripetibili vanno attribuite sulla base di una prognosi ex ante dell’esito che il ricorso avrebbe avuto se l’interesse a mantenerlo non fosse venuto a cessare, rendendo superfluo il giudizio di merito;\nche nel ricorso la protezione delle situazioni acquisite è invocata a torto riferitamente all’esenzione dalle limitazioni previste dall’art. 10bis NAPR delle costruzioni “primarie” esistenti al momento della sua entrata in vigore. Questa protezione meritano unicamente le costruzioni già usate come residenze secondarie a quel momento e peraltro già poste a questo beneficio dall’art. 10 bis NAPR, ultima frase. Che il cpv. 2 sottoponga alle limitazioni solo le costruzioni nuove e quindi consenta l’uso come residenze secondarie di costruzioni primarie esistenti, ma lo escluda se queste vengono non solo riattate o ricostruite ma anche se alienate, non tange la garanzia delle situazioni acquisite, ma semmai prevede quale motivo di cessazione del beneficio concesso al proprietario di una costruzione primaria di usarla successivamente come secondaria un evento, come l’alienazione, di relativa rilevanza; col che viene tuttavia corretto - anche se in modo discutibile, ma non tale comunque da impingere nell’arbitrio -, la disparità di trattamento posta in essere dall’esclusione delle costruzioni primarie esistenti dall’applicazione dell’art. 10bis cpv. 1 NAPR;\nche per questi motivi non si può ritenere che il ricorso avrebbe trovato accoglimento; ragion per cui non sono dovute ripetibili al ricorrente e non ne vengono assegnate al Comune;\ndecreta\n1. Il ricorso é stralciato dai ruoli.\n2. Non si prelevano tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.\n|\n3. Intimazione a: |\n- Avv. __________ __________, __________ |\n|\n|\n- Municipio di __________ |\n|\n|\n- Consiglio di Stato, ____________ |\n|\n|\n- Sezione pianificazione urbanistica, ____________ |\nTribunale della pianificazione del territorio\nIl presidente Il segretario"}