Tali argomentazioni non possono essere condivise. L’art. 83 LALPT prevede espressamente la ricomposizione particellare come uno strumento pianificatorio avente lo scopo di migliorare e razionalizzare l’utilizzazione del suolo edificabile (cpv. 1); esso consiste in un riordinamento dei fondi , in modo da dar loro configurazione e superficie adatte o più idonee all’edificazione prevista dai piani e promuovere la realizzazione degli intenti pianificatori (cpv. 2). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il riassetto fondiario previsto nel caso concreto, lungi dall’essere un inutile e vago artificio, persegue uno scopo ben preciso :