"L'art. 4 propone una concezione della pianificazione il più possibile conforme alle aspirazioni democratiche dello Stato di diritto. Esso trae le conseguenze imposte dal riconoscimento della natura politica dell'emanazione dei piani: ciò che concerne tutti deve risultare da un'appropriata e quanto più lunga possibile partecipazione di tutti. Occorre quindi colmare, con l'aiuto di altri mezzi, il vuoto riscontrabile a livello di rimedi giuridici individuali.