{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-155_1995-07-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21192&nX40_KEY=4711560&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "50f4d179c4ec6e032ba7ad1420ae9130"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["90.1994.155"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 18.07.1995 90.1994.155"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 18.07.1995 90.1994.155"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 18.07.1995 90.1994.155"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:56:08", "Checksum": "af3438afa77d2fd6be08a4262f74f5a5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 18.07.1995 90.1994.155\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNella specie, pur riconoscendo che erano proponibili soluzioni alternative come quella avanzata di spostare a valle l’area edificabile, la scelta operata dal comune non appare tuttavia priva di fondamento al punto da richiedere un intervento correttivo del Tribunale. La soluzione consacrata dal PP, benché non sia l’unica possibile, appare, per i motivi esposti all’inizio di questo considerando, sufficientemente congrua e sostenibile da meritare piena conferma anche in questa sede.\n8. Più che censurare il concetto di piano particolareggiato vero e proprio, del quale condivide gli obbiettivi di protezione dell’area __________, il ricorrente solleva forti critiche a riguardo della pre-vista ricomposizione particellare, da cui l’autorità pianificatoria fa dipendere l’edificabilità della zona.\nA suo modo di vedere, una ricomposizione di questo genere creerebbe delle gravi disparità di trattamento tra i proprietari dei fondi inclusi nell’area del PP. Osserva anzitutto che il provvedimento riguarda solo 3 dei 5 proprietari della zona; inoltre lo stesso avrebbe come risultato di creare delle sensibili e ingiustificate differenze degli indici edificabili nei diversi fondi.\nTali argomentazioni non possono essere condivise.\nL’art. 83 LALPT prevede espressamente la ricomposizione particellare come uno strumento pianificatorio avente lo scopo di migliorare e razionalizzare l’utilizzazione del suolo edificabile (cpv. 1); esso consiste in un riordinamento dei fondi , in modo da dar loro configurazione e superficie adatte o più idonee all’edificazione prevista dai piani e promuovere la realizzazione degli intenti pianificatori (cpv. 2).\nContrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il riassetto fondiario previsto nel caso concreto, lungi dall’essere un inutile e vago artificio, persegue uno scopo ben preciso : permettere la realizzazione del piano particolareggiato assicurando al contempo a tutti proprietari interessati una congrua edificabilità.\nSi consideri che, tenuto conto della scelta operata dall’autorità comunale di confinare l’edificazione in una striscia situata a monte (scelta condivisa da questo Tribunale), il fondo mapp. n. __________sarebbe, in caso di mancata esecuzione della ricomposi-zione particellare, gravemente svantaggiato rispetto agli altri, risultando del tutto escluso dal comparto edificabile.\nPer quanto attiene alle presunte disparità negli indici di sfruttamento, si rammenta che al momento esiste agli atti unicamente una descrizione indicativa del futuro confine tra i fondi; sarà molto probabilmente il geometra incaricato dei lavori di riordino che giudicherà quali e in che misura sono i fondi che per ragioni tecniche saranno in definitiva coinvolti nell’operazione e che dovrà tener conto, nel limite del possibile, della parità di trattamento dei diversi proprietari.\nAlla luce di queste considerazioni, la ricomposizione particellare si presenta come una premessa indispensabile per l’attuazione del piano particolareggiato. Il preponderante interesse pubblico alla sua esecuzione non può pertanto essere disconosciuto, se non si vuole svuotare il PP di gran parte dei suoi intenti.\nPer i motivi sovraesposti il gravame deve pertanto essere respinto anche su questo punto.\n8. Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza.\nPer questi motivi,\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso é respinto.\n2. Tasse di giustizia e spese\ndi fr. 600.-- (seicento) sono a carico del ricorrente.\n3. Intimazione: -\n__________ __________ -__________, __________ __________\n- Municipio di ________\n- Consiglio di Stato, _____________\n- Sezione pianificazione urbanistica, _____________\nTribunale della pianificazione del territorio\nIl presidente Il segretario"}