2). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la legge non limita il campo d’applicazione della ricomposizione particellare alle sole opere di interesse pubblico (es. strade, scuole,..); al contrario, essa può venir utilizzata ogniqualvolta si rende necessario promuovere la realizzazione di determinati intenti pianificatori, quali ad esempio, un piano particolareggiato. Nel caso concreto, il riassetto fondiario previsto, lungi dall’essere un’inutile e vago artificio, persegue uno scopo ben preciso : permettere la realizzazione del piano particolareggiato assicurando al contempo a tutti proprietari interessati una congrua edificabilità.