L’art. 83 LALPT prevede espressamente la ricomposizione particellare come uno strumento pianificatorio avente lo scopo di migliorare e razionalizzare l’utilizzazione del suolo edificabile (cpv. 1); esso consiste in un riordinamento dei fondi , in modo da dar loro configurazione e superficie adatte o più idonee all’edificazione prevista dai piani e promuovere la realizzazione degli intenti pianificatori (cpv. 2). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la legge non limita il campo d’applicazione della ricomposizione particellare alle sole opere di interesse pubblico (es. strade, scuole,..