A suo modo di vedere, una ricomposizione di questo genere non si giustifica per una semplice correzione di confini privati, ma avrebbe unicamente senso in caso di realizzazione di opere di interesse pubblico; egli ne critica inoltre la vaghezza, dal momento che agli atti esiste unicamente una descrizione indicativa del futuro assetto dei fondi (cfr. linee tratteggiate in rosso sulla planimetria). Tali argomentazioni non possono essere condivise. L’art. 83 LALPT prevede espressamente la ricomposizione particellare come uno strumento pianificatorio avente lo scopo di migliorare e razionalizzare l’utilizzazione del suolo edificabile (cpv.