Non vi sono infine motivi in concreto per ritenere che il provvedimento pianificatorio contestato violi il precetto della proporzionalità. La soluzione in esame opera in effetti una ragionevole commisurazione tra l’edificabilità concessa ai diversi fondi interessati e le esigenze di integrare armoniosamente gli insediamenti nel paesaggio (art. 3 cpv. 2 lett. b LPT). Il ricorrente contesta infine la localizzazione del comparto edificabile, che vorrebbe situato più a valle.