{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-154_1995-07-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21191&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3e9433b0729c12c026bf6a1dfd570c5e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.154"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 07.07.1995 90.1994.154"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 07.07.1995 90.1994.154"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 07.07.1995 90.1994.154"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:03:22", "Checksum": "0f393ae176c3c1b00be1ec5e325c21f1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 07.07.1995 90.1994.154\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n7 luglio 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente, |\n|\nvicecancelliere |\nTito Ponti |\nvisto il ricorso del 29 ottobre 1991 della\n|\n|\n__________ __________ fu __________. __________ __________ __________, ____________________, rappr. da: avv. _. __________, ____________________,\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\nla risoluzione governativa 8 ottobre 1991 (no. __________) che approva il piano particolareggiato \"__________\" (__________) e alcune varianti alle __________ di __________ ed evade i ricorsi di prima istanza; |\nviste le osservazioni 27 aprile 1992 del Consiglio di Stato,\nletti ed esaminati gli atti,\nesperiti i necessari accertamenti,\nr i t e n u t o\nin fatto\na. La __________ fu __________ __________ __________ è proprietaria dei mappali n. __________-__________-__________ RFD di __________. I fondi, contigui, constano in un prato che dal ciglio della strada cantonale __________ -__________ di __________ digrada verso la sottostante frazione di __________.\nb. Il piano particolareggiato della zona \"__________\" (__________1) e le relative varianti alle NAPR (in particolare l'art. 31bis) sono stati adottati dall'Assemblea comunale di __________ il 27 febbraio 1989.\nEssi dividono i fondi in oggetto in un comparto edificabile della larghezza di 15 metri, arretrato di 5,5 metri dalla strada __________ -__________, e in una “zona di correlazione” per la parte restante (art. 31bis pt. 2 NAPR). All'interno del comparto edificabile gli edifici devono essere destinati ad abitazione primaria (art. 31bis pt. 3 NAPR); valgono inoltre tutta una serie di vincoli architettonici specificati al pt. 3.5 dell'art. 31bis NAPR (pendenza delle falde; copertura dei tetti; altezze massime, colorazioni delle facciate, ecc.).\nNella zona di correlazione sono invece possibili unicamente degli interventi limitati quali la posa di piscine interrate, di pergolati o altri piccoli arredi da giardino (pt. 4.2 art. 31 bis NAPR); ogni intervento edile o di sistemazione del terreno dovrà in ogni caso integrarsi nel paesaggio e salvaguardare le visuali (pt. 4.3 e 5 art. 31bis NAPR).\nL'edificabilità di tutti i fondi inclusi nel piano particolareggiato é comunque subordinata ad un riordino fondiario di cui al momento esiste agli atti solo una descrizione indicativa.\nc. Con gravame 3 luglio 1989 il __________. __________ __________ ha impugnato la variante di PR costituente il piano particolareggiato \"__________\" innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo un rinvio all'autorità comunale per nuova elaborazione.\nL'insorgente, pur condividendo la necessità di proteggere l'area di __________o, contesta i vincoli edificatori e di destinazione imposti per la zona edificabile, giudicandoli troppo drastici e restrittivi. Osserva che la zona edificabile potrebbe essere spostata più a valle, dove esistono già altri edifici. Contesta inoltre l'utilità e la legittimità del previsto riordino fondiario.\nd. Con l'impugnata risoluzione il Consiglio di Stato ha approvato il piano particolareggiato \"__________\" e respinto le impugnative contro di esso interposte. Avverso le argomentazioni ricorsuali, l'autorità di approvazione ha indicato che l'ubicazione delle zone edificabili, a monte dei fondi interessati parallelamente alla strada __________ -__________, riprende un concetto già elaborato altrove nel comune di __________ (zone di __________ e __________) e permette di salvaguardare le componenti naturali del terreno situato più a valle. Giudica inoltre che il previsto riordino fondiario sia necessario per conseguire gli obbiettivi di pubblica utilità alla base della proposta del PP.\ne. Dissentendo da tale decisione il soccombente (ora __________ fu __________. __________ __________ __________) adisce il __________ chiedendo l'annullamento della risoluzione impugnata. A sostegno delle sue domande ripropone, in sostanza, le argomentazioni avanzate in prima sede. Lamenta inoltre una lesione del diritto di essere sentito e invoca la necessità di un sopralluogo e/o di un contraddittorio.\nf. Nelle sue osservazioni 17 dicembre 1991 il Municipio di __________ ribadisce che le scelte pianificatorie effettuate sono state ampiamente documentate e condivise sia dalla popolazione locale sia delle competenti autorità a livello cantonale (CBN, Dipartimento ambiente). Precisa che il PP é stato adottato a tutti gli effetti, e che solo l'edificabilità dei fondi é subordinata al riordino fondiario. L'autorità comunale chiede pertanto la reiezione del gravame.\ng. Il Consiglio di Stato, nelle sue osservazioni 27 aprile 1992, si riconferma nell'impugnata decisione, ribadendo le considerazioni di carattere generale in essa contenute.\nh. Il 15 dicembre 1992 é stato esperito un sopralluogo in contraddittorio. All'occasione le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.\nc o n s i d e r a t o\nin diritto\n1. A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al __________ entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).\nLa legittimazione ricorsuale dell'insorgente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.\nIl presente ricorso, inoltrato nel termine di legge, è tempestivo ed é dunque ricevibile in ordine.\n2. Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti)."}