Nella misura in cui approva il vincolo in contestazione la risoluzione governativa dev’essere annullata e con essa il vincolo medesimo. Poiché su questo punto la variante approvata dal Consiglio di Stato non è venuta ad essere, si ripristina la zona edificabile prevista dal PR prima della variante stessa. Al comune rimane naturalmente riservato il diritto di ricorrere alle misure di salvaguardia della pianificazione previste dalla legge e segnatamente alla zona di pianificazione (art. 58 seg. LALPT), alla decisione sospensiva (art. 65 LALPT) e infine al blocco edilizio (art. 66 LALPT), a partire dalla pubblicazione della futura variante. Per questi motivi, dichiara e pronuncia 1.