Non è segnatamente dimostrato che per soddisfare il fabbisogno ridotto rispetto alle errate previsioni del piano occorra far capo in tutto o in parte ai posteggi qui contestati. Non è pertanto provato l’interesse pubblico al discusso vincolo e di conseguenza il Consiglio di Stato non poteva lecitamente approvarlo. Il Consiglio di Stato avrebbe invece dovuto rinviare gli atti al Comune affinché allestisse una nuova variante in cui i posteggi fossero ridistribuiti tenuto conto dell’effettiva necessità e di un’ubicazione corretta. Nella misura in cui approva il vincolo in contestazione la risoluzione governativa dev’essere annullata e con essa il vincolo medesimo.