{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-152_1995-06-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21189&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=67&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "277fefb13b7977b411fcbbcc1e007a5d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 28.06.1995 90.1994.152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 28.06.1995 90.1994.152"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 28.06.1995 90.1994.152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:24:43", "Checksum": "e36d80199d57e367ee552e9119e225d1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 28.06.1995 90.1994.152\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n28 giugno 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente, |\n|\nIl segretario |\nFiorenzo Gianinazzi |\nvisto il ricorso del 26 settembre 1991 di\n|\n|\n__________ __________, ____________________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione governativa 20 agosto 1991 che approva alcune varianti del PR di __________; |\nviste le osservazioni 31 marzo 1992 del Consiglio di Stato e quelle 5 novembre 1991 del Municipio di __________,\nletti ed esaminati gli atti,\nesperiti i necessari accertamenti,\nr i t e n u t o\nin fatto\na. _________ ____________ è proprietario della particella nr. __________RFP di __________.\nb. Il PR di __________ è stato approvato in data 8 febbraio 1983 ed includeva il terreno __________ nella zona edificabile. Nella seduta del 17 maggio 1990 il Consiglio comunale ha adottato una serie di varianti concernenti il piano del traffico e quello delle attrezzature ed edifici pubblici. Una delle varianti prevede l'ampliamento di un posteggio previsto dal PR originario su una parte del fondo nr. __________RFP.\nc. Ritenendo tale scelta pianificatoriamente ingiustificata, __________ __________ è insorto al Consiglio di Stato opponendosi all'ampliamento del posteggio e chiedendo il mantenimento in zona edificabile del suo terreno.\nd. Con l'impugnata risoluzione la variante è stata approvata ed il ricorso respinto in ragione, segnatamente, dell'effettiva necessità del parcheggio.\ne. Il soccombente impugna presso il TPT la risoluzione governativa chiedendone l'annullamento e postulando l'inserimento del suo terreno nella zona edificabile.\nA sostegno della domanda ricorsuale invoca un'errata valutazione del fabbisogno di posteggi e l'estensione eccessiva dell'area vincolata per ospitarli. Relativamente alla valutazione del fabbisogno di posteggi l'insorgente ha allestito la seguente tabella (fra parentesi le cifre relative al PR versione 1983).\n\"Sottolineate le strutture la cui esecuzione è prevista per il prossimo decennio.\nStrada di __________ 40 (62) C'é un progetto\n__________ 23 ( - ) C'é un progetto\n__________ Opera __________ 15 (15)\n__________ __________r 16 (16)\n__________ __________./__________ 24 ( 5) C'é un progetto\n__________ __________ /__________ 30 ( 8)\n========================\nTotale periferici 148\n*************************************\nAutosilo 80\n========================\nTotale 228\"\nSulla base di questa tabella l'insorgente sottolinea che, compresi i circa 10 posteggi esistenti, l'area attorno al nucleo dispone di all'incirca 240 posti auto. Tale fabbisogno non sarebbe comprovato da alcun studio attendibile e sarebbe contraddetto dalla medesima impugnata risoluzione (p. 17), che lo fissa in 120 posti auto. Ciò premesso, il ricorrente si duole del fatto che, nella realizzazione delle aree di posteggio previste, si dia la priorità a quella all'esame rispetto ad altre, già previste nel PR 1983, che non ne presentano gli inconvenienti e non intaccano l'area edificabile.\nf. Nelle sue osservazioni il Municipio di __________ chiede la reiezione del gravame. Alla medesima conclusione giunge il Consiglio di Stato. Delle motivazioni dei resistenti si dirà, all'occorrenza, in prosieguo di giudizio.\ng. Il 27 aprile 1993 è stato esperito il sopralluogo in contraddittorio.\nAll'occasione, il tecnico comunale ha precisato \"che gli appartamenti del nucleo (zona NT) privi di posteggio sono 130, le vetture prive di posteggio proprio 155, mentre i posteggi pianificati 228. All'interno del nucleo potrebbero inoltre essere costruiti, in base al PR, 25 appartamenti.\"\nIn sede di sopralluogo si è pure deciso di sospendere la procedura sino all'attribuzione dei gradi di sensibilità al rumore.\nh. Il Consiglio di Stato ha approvato in data 22 giugno 1994 l'art. 25bis NAPR di __________, con il quale vengono attribuiti i gradi di sensibilità.\ni. Il 22 novembre 1994, su richiesta del Tribunale, il Municipio di __________ ha fornito una \"verifica dei posteggi nel nucleo di _________ e nelle aree sul suo immediato contorno\". La verifica conclude che, malgrado la realizzazione dei posteggi previsti dal PR, resterà un saldato negativo di circa 160 posti auto, in particolare durante la stagione estiva quando alla domanda locale si sovrappone quella turistica.\nl. La Sezione della pianificazione urbanistica (SPU) si è espressa al riguardo della verifica allestita dal comune con osservazioni 10 gennaio 1995. Nelle medesime ha confermato la validità delle ubicazioni previste nel PR per i posteggi.\nInoltre, la SPU, dopo aver consultato la Sezione protezione aria e acqua e la Sezione dei trasporti, ha rilevato che il fabbisogno teorico previsto dal comune (2 posti auto per famiglia o nucleo famigliare per complessivi 400 posti) è eccessivo. Al riguardo nelle osservazioni si precisa come\n\"corrisponda maggiormente alle emergenti necessità in tema di contenimento del traffico motorizzato privato, adottare un parametro che si aggiri sui 1,5 posti auto per famiglia; ciò condurrebbe ad un fabbisogno comunale di 300 p. Questo valore tra l'altro rispecchia quello medio comunale dedotto dall'Annuario statistico ticinese (Comuni 1994) che si riferisce al rapporto fra i nuclei famigliari residenti a __________ e gli autoveicoli immatricolati (...). A conferma di quanto detto sopra vi comunichiamo che dai dati in nostro possesso, relativi alla zona insediativa di __________, abbiamo potuto dedurre l'estensione della SUL del nucleo in oggetto; essa ammonta a ca. 22'000 mq."}