| | | | | | | | Incarto n. | Lugano | In nome | | || Il presidente del Tribunale della pianificazione del territorio | ||||| | Raffaello Balerna | ||||| | | ||||| | assistito dal segretario | Fiorenzo Gianinazzi | statuendo sul ricorso del 13 settembre 1991 di | | __________ __________, __________ __________ | | | | contro | | | | la decisione 2 luglio 1991 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________; | constatato che, con risoluzione 5 febbraio 2002 (n. __________), il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di __________, abrogando nel contempo la risoluzione impugnata (cfr. dispositivo n. __________ della risoluzione 5 febbraio 2002) e rendendo, di conseguenza, privo di oggetto il ricorso in esame; ritenuto che, con lettera 12 marzo 2003, il Tribunale ha comunicato alla ricorrente che avrebbe pertanto proceduto allo stralcio del ricorso senza aggravio di spese e assegnazione di ripetibili, fissando alla stessa un termine di 30 giorni per presentare delle osservazioni; preso atto che, nel termine assegnato, la ricorrente è rimasta silente; decreta 1. Il ricorso è stralciato dai ruoli. 2.Non si prelevano tasse e spese. Non si assegnano ripetibili. | 3. Intimazione a: | - __________ __________, ____________________ rappr. da: studio legale __________ & __________, Via __________ __________ __________, ____________________ | | | | - Municipio di __________, ____________________ - Divisione della pianificazione territoriale, __________ __________. __________ __________, ____________________ - Consiglio di Stato, Residenza governativa, ____ __________ | Il presidente Il segretario del Tribunale della pianificazione del territorio