| | | | | || | Incarto n. | Lugano | In nome | | || | Il Tribunale della pianificazione del territorio | ||||| | | ||||| | composto dai giudici: | Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser | | segretario: | Stefano Furger, vicecancelliere | statuendo sul ricorso del 13 settembre 1991 di | | __________ __________, __________ __________ | | | | contro | | | | la decisione 2 luglio 1991 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________; | viste le risposte: - 7 ottobre 1991 del municipio di __________ ; - 8 gennaio 1992 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto e considerato in fatto e in diritto che il ricorrente ha chiesto lo stralcio del vincolo AP 4a per la formazione di un impianto sportivo e della relativa strada di accesso, ubicati in area boschiva a monte della località di __________; che, all'udienza 29 marzo 1993, il procedimento è stato sospeso onde permettere un approfondimento di talune problematiche legate al dissodamento e alla stabilità geologica dei luoghi; che, con risoluzione 5 febbraio 2002 (n. __________), il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di __________, che contempla l'abbandono della menzionata area AP 4a e della sua via d'accesso, abrogando nel contempo la risoluzione impugnata (cfr. dispositivo n. __________della risoluzione 5 febbraio 2002); che il gravame di cui trattasi è pertanto divenuto privo di oggetto; che esso va dunque stralciato dai ruoli; che l'insorgente, consenziente allo stralcio, protesta tuttavia spese e ripetibili (cfr. scritto 4 aprile 2003); il municipio, pure d'accordo con lo stralcio, ne chiede invece la compensazione (cfr. lettera 18 giugno 2003); che, nell'ambito del presente procedimento, alla revisione del piano regolatore approvata il 5 febbraio 2002 dal Consiglio di Stato dev'essere conferito il valore di atto di acquiescenza del comune nei confronti delle domande del ricorrente; che, di conseguenza, l'insorgente, assistito da un patrocinatore, ha diritto al versamento di ripetibili da parte del comune, il quale dev'essere considerato soccombente giusta l'art. 31 PAmm (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrative ticinese, ad art. 31 n. 2; inoltre Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Berna 1997, ad art. 110 cpv. 1 n. 3); che il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm); decreta 1. Il ricorso è stralciato dai ruoli. 2.Non si preleva una tassa di giudizio. Il comune di __________ è condannato a versare al ricorrente fr. 700.-- (settecento) per ripetibili. | 3. Intimazione a: | - __________ __________, __________ rappr. dallo studio legale __________. e __________. __________ - __________, Via __________ __________, ____________________; | | | | - Municipio di __________, __________ __________; - Divisione della pianificazione territoriale, __________ __________. __________ __________, ____________________; - Consiglio di Stato, Residenza governativa, ____ __________. | Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente Il segretario