{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-07-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-143_2003-07-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21180&nX40_KEY=4927968&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e640c67c25e7597ab209d1115e8b4097"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 16.07.2003 90.1994.143"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 16.07.2003 90.1994.143"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 16.07.2003 90.1994.143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:21:01", "Checksum": "40026d2364af78b88a172085f90f701c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 16.07.2003 90.1994.143\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale della pianificazione del territorio |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nRaffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser |\n|\nsegretario: |\nStefano Furger, vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 13 settembre 1991 di\n|\n|\n__________ __________, __________ __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 2 luglio 1991 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________; |\nviste le risposte:\n- 7 ottobre 1991 del municipio di __________ ;\n- 8 gennaio 1992 del Consiglio di Stato;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto e considerato\nin fatto e in diritto\nche la ricorrente ha chiesto lo stralcio del vincolo AP 4a per la formazione di un impianto sportivo e della relativa strada di accesso, ubicati in area boschiva a monte della località di __________;\nche, all'udienza 29 marzo 1993, il procedimento è stato sospeso onde permettere un approfondimento di talune problematiche legate al dissodamento e alla stabilità geologica dei luoghi;\nche, con risoluzione 5 febbraio 2002 (n. __________), il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di __________, che contempla l'abbandono della menzionata area AP 4a e della sua via d'accesso, abrogando nel contempo la risoluzione impugnata (cfr. dispositivo n. __________ della risoluzione 5 febbraio 2002);\nche il gravame di cui trattasi è pertanto divenuto privo di oggetto;\nche esso va dunque stralciato dai ruoli;\nche l'insorgente, consenziente allo stralcio, protesta tuttavia spese e ripetibili (cfr. scritto 4 aprile 2003); il municipio, pure d'accordo con lo stralcio, ne chiede invece la compensazione (cfr. lettera 18 giugno 2003);\nche, nell'ambito del presente procedimento, alla revisione del piano regolatore approvata il 5 febbraio 2002 dal Consiglio di Stato dev'essere conferito il valore di atto di acquiescenza del comune nei confronti delle domande della ricorrente;\nche, di conseguenza, l'insorgente, assistita da un patrocinatore, ha diritto al versamento di ripetibili da parte del comune, il quale dev'essere considerato soccombente giusta l'art. 31 PAmm (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrative ticinese, ad art. 31 n. 2; inoltre Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Berna 1997, ad art. 110 cpv. 1 n. 3);\nche il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm);\ndecreta\n1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.\n2.Non si preleva una tassa di giudizio. Il comune di __________ è condannato a versare alla ricorrente fr. 700.-- (settecento) per ripetibili.\n|\n3. Intimazione a: |\n- __________ __________, __________ rappr. dallo studio legale __________. e __________. __________ - __________, __________ __________ __________, ____________________; |\n|\n|\n|\n- Municipio di __________, __________ __________; - Divisione della pianificazione territoriale, __________ __________. __________ __________, ____________________; - Consiglio di Stato, Residenza governativa, ____________ . |\nTribunale della pianificazione del territorio\nIl presidente Il segretario"}