In queste circostanze i presupposti per apporre detto vincolo sulla proprietà dei ricorrenti non sono dati. Il CdS non doveva limitarsi a rilevare nella decisione approvativa del PR che “il Comune non ha presentato una verifica finanziaria che dimostri la congruenza tra le opere previste e le risorse finanziarie comunali”, accontentandosi di aggiungere che “la relazione dovrà essere completata con quanto esatto dall’art. 30 LALPT e dall’art. 7 RLALPT.” Il Consiglio di Stato non poteva approvare il PR in assenza di questo adempimento, dal quale solo può essere desunto se il PR appare economicamente e finanziariamente sopportabile, cosa resa impossibile nelle circostanze.