L'omissione del costo delle opere e la limitazione della verifica alla sola sostenibilità finanziaria dell'acquisto dei terreni elude senza valide ragioni il precetto dell'art. 30 LALPT e non consente di valutare la fattibilità del programma e quindi la verosimiglianza della sua realizzazione. Viene tolta al tribunale e prima ancora al CdS la possibilità di effettuare questa irrinunciabile verifica. In queste circostanze i presupposti per apporre detto vincolo sulla proprietà dei ricorrenti non sono dati.