Se quest'opera non si può fare anche il resto della seconda tappa verosimilmente cade e il vincolo della proprietà dei ricorrenti diviene privo di interesse. Nulla consente oggi di sciogliere il nodo e affermare con qualche verosimiglianza che il finanziamento è fattibile e che il terreno dei ricorrenti verrà conseguentemente utilizzato, così da giustificare il vincolo litigioso. L'omissione del costo delle opere e la limitazione della verifica alla sola sostenibilità finanziaria dell'acquisto dei terreni elude senza valide ragioni il precetto dell'art. 30 LALPT e non consente di valutare la fattibilità del programma e quindi la verosimiglianza della sua realizzazione.