Ciò non toglie che, pur con largo margine di approssimazione, si possono fare delle previsioni sufficientemente orientative circa il costo dell'investimento (per es. prevedendo nelle grandi linee la cubatura e quindi il costo delle diverse opere, sulla base di parametri consolidati) e analogamente, con qualche difficoltà in più, per la gestione, quanto basti per desumere con un accettabile livello di verosimiglianza la fattibilità o meno dell'operazione. E d'altronde la legge lo richiede espressamente (art. 30 LALPT) e non è ammissibile che ci si rifiuti di applicarla.