Questi insorgono in questa sede contestando la legittimità del vincolo e la pubblica utilità di questa misura nonché la sua conformità ai principi pianificatori fondamentali. Il PR non indicherebbe con la dovuta chiarezza ed esattezza il fine perseguito istituendo in quel punto una zona per opere e impianti d'uso comune. La misura lederebbe inoltre il principio della proporzionalità, in quanto né idonea a raggiungere lo scopo perseguito né in un ragionevole rapporto con la limitazione della proprietà implicata.