{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-01-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-138_1997-01-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21176&nX40_KEY=4933397&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "40fc41d1f84fb89212af7b94b33f3ffe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.138"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.138"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.138"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.138"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:28:12", "Checksum": "90605d233c5f0c2b56c2ff90aa1840e7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.138\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIl vincolo contestato non poggia quindi su una base pianificatoria sufficiente e non appare ad ogni modo sorretto da un interesse pubblico sufficiente.\nLa risoluzione impugnata dev'essere annullata nella misura in cui approva il PR su questo punto. Con essa è pure annullato il vincolo in contestazione, rimanendo naturalmente riservata la facoltà del Comune di nuovamente istituirlo se ne saranno successivamente adempiuti i presupposti.\n6. I ricorrenti chiedono che, annullato il vincolo in questione, la parte già vincolata venga inserita in zona R2.\nLa richiesta non può essere accolta.\nNon spetta a questo tribunale intervenire quale pianificatore. Gli atti sono rinviati su questo punto al comune affinché dia una congrua destinazione alla superficie liberata dal vincolo AP-EP e se del caso all’intera particella. Notiamo infatti che il PR inserisce la parte non vincolata in zona R3, mentre i ricorrenti postulano che la parte assoggettata al vincolo ora annullata sia attribuita alla zona R2. Tocca al comune operare in modo che il suolo sia utilizzato con misura e l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del Paese attuando in tal modo gli scopi fondamentali della pianificazione del territorio enunciati dall’art. 1 LPT.\nAllo stesso modo tocca al Comune “determinare un’ubicazione appropriata per gli edifici pubblici e di interesse pubblico”, provvedendo in particolare a “rendere convenientemente accessibili alla popolazione attrezzature come scuole, centri per il tempo libero e servizi pubblici (art. 3 cpv. 4 LPT).\nTutte cose che il PR prevede con chiara lungimiranza, meritando la definizione di “piano regolatore moderno, propositivo, che prevede soluzioni di fondo esemplari, tra cui la creazione del centro civico, con la piazza che oggi manca nel comune”, di cui il governo l’ha gratificato in sede di approvazione.\nInsufficiente percontro (quale risultato di una scelta metodologica lodevole sul piano squisitamente progettuale e urbanistico ma non senza carenze su quello giuridico) è il grado di determinatezza di talune soluzioni, rimaste allo stato embrionale, programmatico, troppo indefinite per giustificare le restrizioni apportate in loro nome alla proprietà.\nPer questi motivi,\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso é parzialmente accolto, nel senso dei considerandi.\n§) di conseguenza la risoluzione governativa impugnata è annullata nella misura in cui approva il vincolo AP-EP gravante parte del mapp. nr. __________ RFD __________. Gli atti sono rinviati al comune affinché riveda la destinazione della particella liberata dal vincolo.\n2. Non si prelevano spese né\ntasse processuali. Il Comune verserà ai ricorrenti fr. 1’500.-- di ripetibili.\n3. Intimazione: - __________ -__________ __________, __________\n- __________ __________, __________ __________ __________\n- __________ __________, __________\n-\n__________ __________, __________\n- Municipio di __________\n- Consiglio di Stato, ___________\n- Sezione pianificazione urbanistica, ____________\nTribunale della pianificazione del territorio\nIl presidente Il segretario"}