{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-01-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-138_1997-01-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21176&nX40_KEY=4933397&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "40fc41d1f84fb89212af7b94b33f3ffe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.138"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.138"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.138"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.138"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:28:12", "Checksum": "90605d233c5f0c2b56c2ff90aa1840e7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.138\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nSi tratta di un investimento di grande portata in cui i costi per l'acquisto dei sedimi non sono che una parte e non la maggiore. Che un comune della forza finanziaria di __________ (nella graduatoria 1991-92 collocato in 88.a posizione e classificato con altri 35 comuni come finanziariamente forte nella fascia inferiore) possa effettivamente condurre in porto un complesso di questa ampiezza (oltre a sostenere tutti gli altri costi della gestione ordinaria e straordinaria) non appare evidente. Solo una valutazione foss'anche sommaria dei costi complessivi tanto dei sedimi quanto delle opere che il Comune intende erigervi nonché della loro gestione consente, inserita in un piano sufficientemente flessibile per adattarsi alle mutevoli circostanze, di valutare la sopportabilità dal punto di vista finanziario ed economico dell'investimento. Da sola la comprovata sopportabilità dell'acquisto dei fondi, con una cambiale in bianco circa la loro edificazione e gestione, non dice nulla sull'effettiva fattibilità dell'operazione presa nel suo insieme e quindi non dà lumi sulla verosimiglianza ch'essa venga davvero realizzata utilizzando il fondo dei ricorrenti.\nEd è solo in funzione di quella realizzazione e non per procacciarsi terreni utili ad una successiva programmazione lasciata fin lì in forse, che il Comune può validamente vincolarli. La formula: prima i terreni e poi, a mano a mano ch'essi vengono acquisiti, la programmazione delle opere, non può essere accolta. E' comprensibile che il Comune trovi utile bloccare già oggi i terreni in cui vorrebbe edificare, se risulterà di volta in volta finanziariamente sostenibile, opere che già ora appaiono d'interesse pubblico e formano un programma coerente; se però non vi sono seri elementi da cui evincere già oggi con sufficiente verosimiglianza che l'edificazione avverrà effettivamente - e per questo occorre che sia resa verosimile la sostenibilità economico-finanziaria dell'intera operazione (o perlomeno della parte interessante il terreno gravato dal vincolo, se ha senso realizzarla slegata dal complesso) - il vincolo in esame non apparirà sorretto da un interesse pubblico suscettibile di contrapporsi con successo all'interesse del proprietario di fare libero uso del suo terreno.\nE' bensì vero che è oltremodo difficile allestire un piano finanziario preciso; che costi, contributi e sussidi si conoscono effettivamente solo nella fase realizzativa delle opere; che un piano finanziario abbraccia solitamente l'arco di 5 anni mentre il PR è commisurato allo sviluppo prevedibile per i prossimi 15. Ciò non toglie che, pur con largo margine di approssimazione, si possono fare delle previsioni sufficientemente orientative circa il costo dell'investimento (per es. prevedendo nelle grandi linee la cubatura e quindi il costo delle diverse opere, sulla base di parametri consolidati) e analogamente, con qualche difficoltà in più, per la gestione, quanto basti per desumere con un accettabile livello di verosimiglianza la fattibilità o meno dell'operazione. E d'altronde la legge lo richiede espressamente (art. 30 LALPT) e non è ammissibile che ci si rifiuti di applicarla.\nFatta questa puntualizzazione rileviamo che per la prima tappa la carenza della relazione tecnica è stata coperta dall'aggiornamento del piano finanziario.\nPer la seconda è lecito prevedere che la creazione della piazza non dovrebbe comportare un investimento di grande rilievo, mentre lo stabile residenziale verrebbe costruito da terzi cui il comune offrirebbe un diritto di superficie sul terreno, il cui costo, ripetiamo, è stato preventivato ancorché in modo globale, (2.080.000.- fr. per i 6.940 mq occorrenti per l’intera zona AP3- EP3). Lo stabile non è peraltro essenziale, come non lo sono le altre opere di contorno (negozi, bar ecc.) nell'economia del centro civico, anche se urbanisticamente ne integrerebbero idealmente l'insieme. L'incognita è essenzialmente costituita dalla costruzione della nuova sede dell'amministrazione comunale, che è anche di gran lungi la parte più importante dell'investimento. Se quest'opera non si può fare anche il resto della seconda tappa verosimilmente cade e il vincolo della proprietà dei ricorrenti diviene privo di interesse. Nulla consente oggi di sciogliere il nodo e affermare con qualche verosimiglianza che il finanziamento è fattibile e che il terreno dei ricorrenti verrà conseguentemente utilizzato, così da giustificare il vincolo litigioso.\nL'omissione del costo delle opere e la limitazione della verifica alla sola sostenibilità finanziaria dell'acquisto dei terreni elude senza valide ragioni il precetto dell'art. 30 LALPT e non consente di valutare la fattibilità del programma e quindi la verosimiglianza della sua realizzazione. Viene tolta al tribunale e prima ancora al CdS la possibilità di effettuare questa irrinunciabile verifica. In queste circostanze i presupposti per apporre detto vincolo sulla proprietà dei ricorrenti non sono dati. Il CdS non doveva limitarsi a rilevare nella decisione approvativa del PR che “il Comune non ha presentato una verifica finanziaria che dimostri la congruenza tra le opere previste e le risorse finanziarie comunali”, accontentandosi di aggiungere che “la relazione dovrà essere completata con quanto esatto dall’art. 30 LALPT e dall’art. 7 RLALPT.” Il Consiglio di Stato non poteva approvare il PR in assenza di questo adempimento, dal quale solo può essere desunto se il PR appare economicamente e finanziariamente sopportabile, cosa resa impossibile nelle circostanze.\n5. Per concludere, non vi sono motivi sufficienti per ammettere la necessità di inserire nella zona AP3-EP3 i discussi stabili residenziali e non risulta né provato né reso sufficientemente verosimile che per le altre opere, attrezzature, spazi pubblici previsti dal PR in quella zona occorra far capo al terreno dei ricorrenti."}