{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-01-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-138_1997-01-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21176&nX40_KEY=4933397&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "40fc41d1f84fb89212af7b94b33f3ffe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.138"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.138"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.138"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.138"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:28:12", "Checksum": "90605d233c5f0c2b56c2ff90aa1840e7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.138\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLa relazione tecnica-economica lascia aperto un quesito importante. Per la prima tappa esiste un progetto, si sono calcolati i costi e se n'è prevista la copertura nell'ambito di un aggiornamento del piano finanziario. Si è aumentato di 5 punti il moltiplicatore per rendere finanziariamente sostenibile l'operazione. Come si prospetta invece la seconda tappa?\nQui niente progetti, tranne quelli presentati al concorso d'idee. A prescindere dalla poca chiarezza sotto il profilo strettamente pianificatorio circa la necessità di far capo in tutto o in parte alla superficie vincolata, rimane da stabilire che prospettive vi sono perché la tappa stessa venga effettivamente realizzata.\nSi innesta qui il discorso della pianificazione finanziaria delle opere danti luogo a vincolo AP-EP.\nA norma dell'art. 24 cpv. 2 LALPT il PR organizza e disciplina le attività di incidenza territoriale in funzione dei bisogni di sviluppo per i prossimi quindici anni. Esso dev'essere commisurato alle capacità finanziarie del Comune.\nSecondo l'art. 26 LALPT il PR si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme d'attuazione e di un programma di realizzazione.\nQuest'ultimo indica i costi delle opere e il modo in cui sono coperti, come pure l'ordine progressivo degli interventi pubblici e il coordinamento delle fasi di attuazione. Così prescrive l'art. 30 LALPT.\nTraspare da queste disposizioni la preoccupazione del legislatore che i PR non siano fondati su propositi velleitari ma su una seria ponderazione dei bisogni e dei mezzi per soddisfarli. La pianificazione del territorio non può essere fatta senza una pianificazione economico-finanziaria. Il discorso assume una particolare valenza in materia di vincoli AP-EP. Affinché la restrizione della proprietà privata che ne deriva possa ritenersi legittima occorre, a mente della giurisprudenza, rendere sufficientemente verosimile che l'opera per cui il vincolo è apposto verrà effettivamente realizzata; la sua fattibilità deve essere plausibile. A questo fine deve potersi desumere da calcoli e proiezioni attendibili che le finanze del comune possono sopportare tanto l'investimento quanto la gestione (118 Ia 404 c. 4c, 118 Ia 394 Seeuferweg, 114 Ia 337).\nIn concreto solo il costo dei sedimi è stato considerato nella relazione tecnico-economica, tant'è che già il Consiglio di Stato rilevava a pagina 29 della risoluzione impugnata: \"Il Comune non ha presentato una verifica finanziaria che dimostri la congruenza tra le opere previste e le risorse finanziarie comunali. La relazione dovrà essere completata con quanto esatto dall'art. 30 LALPT e dall'art. 7 RLALPT.\"\nNon si tratta di un'omissione involontaria. Nella relazione tecnico-economica, al capitolo Programmi investimenti, pag. 62 ss, si legge infatti la seguente presa di posizione:\n\"... riteniamo che un PR debba saper indicare prioritariamente l'importo finanziario necessario per l'indennizzo di vincoli che giuridicamente, per la natura medesima del PR, si configurano come espropriazione formale o materiale. Saranno pertanto prioritariamente i vincoli per l'acquisizione di sedimi necessari alla realizzazione di opere o progetti pubblici che necessitano di una quantificazione attendibile. Infatti è presumibile (ed opportuno) che entro il periodo di validità del piano regolatore queste aree siano acquistate. ... Altro fattore da tenere in considerazione è la scarsa attendibilità di eventuali quantificazioni per investimenti di opere in assenza di progetti anche di massima. Di conseguenza - e non ultimo perché l'onere per investimenti e di gestione correnti previsti da un PR non sono comprensivi della globalità delle necessità di un Comune - riteniamo che l'unico discorso serio e proponibile è quello in riferimento all'importo finanziario presumibilmente necessario all'acquisizione di sedimi. D'altra parte - e qui non concordiamo con l'obiettivo dichiarato dalla legislazione edilizia - ci sembra non praticabile l'equazione costi piano regolatore = potenzialità finanziaria del Comune, e ciò per diverse ragioni. Tra queste possiamo citare: la difficoltà di previsione riferite ad orizzonti temporali diversi (PR = 10 anni e PF = 4-5 anni); la forza finanziaria di un Comune che evolve nel tempo a dipendenza di molteplici fattori (sia in positivo che in negativo); il quadro iniziale con cui si è confrontati non sempre chiaramente definibile (ad es. la questione del cosiddetto debito occulto) e non da ultimo le opzioni politiche (ad esempio moltiplicatore d'imposta o investimenti di tipo qualitativo a seguito delle mutate esigenze della società).\"\nA pag. 73 sotto il capitolo Fasi di attuazione la relazione precisa: \"Gli investimenti per l'acquisto di sedimi sono considerati senza possibili finanziamenti (tramite sussidi e contributi) in quanto gli stessi possono essere percepiti o prelevati solo al momento della realizzazione delle opere. Gli investimenti che entrano in considerazione sono illustrati nella tabella che segue.\" Vi è infatti indicato unicamente il costo dei sedimi.\n\"Le opere prioritarie (tipo 1) interessano essenzialmente l'acquisizione di sedimi per la realizzazione delle opere di piano regolatore. Si potrebbe affermare che, in linea di principio, una volta acquisiti i sedimi l'effettiva attuazione delle opere potrà essere programmata in base alle strategie già menzionate.\"\nAbbiamo visto l'ampiezza dell'investimento che il comune si appresta a compiere col centro civico. Che, si noti, è solo uno dei tre comparti previsti dal PR."}