{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-08-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-122_2005-08-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=66945&nX40_KEY=4711275&nTrefferzeile=19&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fa785d5223e8ac169f08b5b0080fa89c"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["90.1994.122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 11.08.2005 90.1994.122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 11.08.2005 90.1994.122"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 11.08.2005 90.1994.122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ricorso concernente un vincolo di parco pubblico e di passaggio pubblico"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:19:35", "Checksum": "dc55e472a545e92c1a4f3cb9d723c297", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 11.08.2005 90.1994.122\nRegesto:\nricorso concernente un vincolo di parco pubblico e di passaggio pubblico\n\nstatuendo sui ricorsi 27 febbraio 1991 (a) e 24/25 aprile 1995 (b) di\nviste le risposte:\nal ricorso sub a):\n- 8 aprile 1992 del Consiglio di Stato;\n- 10 aprile 1991 del PI 1;\nal ricorso sub b):\n- 17 luglio 1995 del Consiglio di Stato;\n- luglio 1995 del PI 1;\nletti ed esaminati gli atti\nritenuto e considerato\nin fatto ed in diritto\nche RI 1 e RI 2 sono proprietarie del mapp. 4 ubicato nel PI 1;\nche il 14/15 dicembre 1987 il consiglio comunale di __________ ha adottato il piano regolatore, il quale assegnava il mapp. 4 alla zona AEP (area di svago);\nche il 31 maggio 1988 le ricorrenti citate in ingresso sono insorte davanti al Consiglio di Stato chiedendo l’eliminazione del vincolo gravante il loro fondo;\nche, con risoluzione 22 gennaio 1991, il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del PI 1, respingendo il gravame;\nche, con ricorso 27 febbraio 1991, RI 1 e RI 2 sono insorte davanti al Gran Consiglio, ribadendo le richieste formulate in precedenza;\nche nelle sedute del 10 ed 11 ottobre 1994 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione del piano regolatore;\nche il vincolo AP1 (parco pubblico) è stato riproposto anche in quella sede su gran parte del mapp. 4; attraverso la revisione è anche stato previsto un percorso pedonale, a fianco dell’area vincolata AP, lungo il lato ovest del fondo;\nche, con ricorso 9 dicembre 1994, RI 1 e RI 2 si sono aggravate dinanzi al Consiglio di Stato, contestando queste nuove restrizioni;\nche con decisione 15 marzo 1995 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore ed ha, nel contempo, abrogato (cfr. dispositivo n. 10) la risoluzione di approvazione precedente, del 27 febbraio 1991;\nche, con impugnativa, 24/25 aprile 1995, RI 1 e RI 2 si sono aggravate dinanzi a questo tribunale anche contro questa risoluzione, ribadendo le domande già sottoposte al giudizio dell’istanza inferiore;\nche nel corso dell’udienza 6 settembre 1995, tenuta da questo tribunale, è stato convenuto di ridurre il vincolo AP1 a carico del mapp. 4;\nche il 28 aprile 2003 il consiglio comunale di __________ ha adottato una variante di piano regolatore che riduce il vincolo AP1, conformemente agli accordi raggiunti, e che precisa il tracciato del percorso pedonale,\nche il 15 giugno 2004 il Consiglio di Stato ha approvato la variante, respingendo il ricorso inoltrato da RI 1 nella misura in cui il gravame poteva essere considerato una contestazione del vincolo AP1;\nche, poiché la precitata variante non è stata ulteriormente impugnata, il 27 maggio 2005 questo tribunale ha informato le ricorrenti e le autorità che riteneva le impugnative divenute prive d’oggetto o comunque prive d’interesse; alle stesse è stato fissato un termine scadente il 30 giugno 2005 per comunicare il loro consenso allo stralcio dei ricorsi o eventuali osservazioni in merito; in caso di silenzio il ricorso sarebbe stato stralciato dai ruoli senza aggravio di spese ed assegnazione di ripetibili;\nche non avendo ricevuto notizie da parte degli interessati, ad eccezione del municipio di Sessa, che ha comunicato di essere d’accordo alla chiusura dei procedimenti, quest’ultimi possono, pertanto, essere considerati esauriti ed i ricorsi stralciati dai ruoli.\nPer questi motivi,\nvisti gli articoli di legge concretamente applicabili,\ndecreta:\n1. I ricorsi sono stralciati dai ruoli.\n2. Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.\nIl presidente La segretaria\ndel Tribunale della pianificazione del territorio"}