Anche la problematica di un eventuale ripristino allo stato anteriore dell’area manomessa per far posto alla piazza di compostaggio, caldeggiata dal perito a pag. 12 del suo referto e postulata dagli insorgenti nei loro ricorsi, esula dalla presente decisione. E’ semmai il Cantone, quale organo di esecuzione ai sensi degli art. 18a LPN e 5 OPN, a dover decretare un obbligo di ripristino della preesistente palude, precisando al contempo i limiti e le modalità dell’intervento. Su questo punto i ricorsi non sono pertanto ricevibili. 4. Il Comune, dal momento che non è intervenuto a difesa di interessi patrimoniali privati, va esentato dal pagamento di tasse di giustizia e spese;