Il TPT non è un organo di pianificazione, e non può quindi sostituirsi alle competenti istanze pianificatorie comunali e cantonali (Dipartimento, Consiglio di Stato). Se questa ipotesi sarà finalmente ritenuta percorribile, il Comune dovrà eventualmente elaborare una variante di PR in tal senso, da sottoporre in seguito al Cantone per approvazione secondo l’usuale iter previsto dalla LALPT. Anche la problematica di un eventuale ripristino allo stato anteriore dell’area manomessa per far posto alla piazza di compostaggio, caldeggiata dal perito a pag. 12 del suo referto e postulata dagli insorgenti nei loro ricorsi, esula dalla presente decisione.