Ai sensi dell’art. 18a cpv. 1 LPN, i biotopi di importanza nazionale godono di una protezione integrale; tale protezione deve essere assicurata dai Cantoni, nell’ambito delle rispettive pianificazioni cantonali (PD) e deve essere ripresa dai Comuni nei loro PR. Ai Cantoni spetta anche il compito di stabilire le attività possibili all’interno di questi comprensori, tenuto conto beninteso della legislazione esistente in materia. La perizia ordinata nel caso concreto aveva per la precisione lo scopo di stabilire l’eventuale compatibilità tra l’attività di un centro di compostaggio e una zona paludosa;