essere neutralizzate dal terreno (cfr. perizia pag. 9 in fondo). Ha inoltre osservato come gran parte dell’area oggi occupata dalla piazza di compostaggio è stata, negli anni, sottratta alla palude, e dovrebbe quindi essere o ripristinata al suo stato naturale oppure compensata con un’area simile ai sensi degli art. 6 e 18 LPN. Tutte queste argomentazioni propendono, ed il perito non ne fa mistero, per una soluzione radicale del problema, vale a dire la dislocazione dell’impianto di compostaggio in altro luogo, possibilmente lontano dall’area paludosa protetta. 3.1. Fin qui le argomentazioni formulate dal perito su istanza (e con l’accordo) delle parti in causa;