5 Cost. fed.. La delimitazione di tali oggetti é stabilita dai Cantoni che prevedono fra l’altro zone cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico (art. 3 OPN), adottano adeguati provvedimenti di protezione e di manutenzione (art. 5 cpv. 1 OPN) e vigilano in particolare a che i piani e le prescrizioni che regolano la modalità di utilizzazione del suolo, ai sensi della legislazione in materia di pianificazione del territorio, siano conformi all’Ordinanza stessa (art. 5 cpv.