{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-02-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-117_1999-02-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21167&nX40_KEY=4933358&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "70752d89f443210ed51cec979c688ef1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 23.02.1999 90.1994.117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 23.02.1999 90.1994.117"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 23.02.1999 90.1994.117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:14:50", "Checksum": "0741381780e7a5d9fbbaa9423006d120", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 23.02.1999 90.1994.117\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2.3. L’area paludosa nelle località “__________ -__________ ” di __________ risulta inclusa nel comprensorio iscritto quale oggetto n. __________nell’Inventario federale delle paludi di importanza nazionale e soggiace pertanto alle disposizioni dell’Ordinanza sulle paludi (OPN), entrata in vigore il 1 ottobre 1994. Gli oggetti di cui all’inventario citato (art. 1 OPN) soddisfano le esigenze di particolare bellezza menzionate nell’art. 24sexies cpv. 5 Cost. fed.. La delimitazione di tali oggetti é stabilita dai Cantoni che prevedono fra l’altro zone cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico (art. 3 OPN), adottano adeguati provvedimenti di protezione e di manutenzione (art. 5 cpv. 1 OPN) e vigilano in particolare a che i piani e le prescrizioni che regolano la modalità di utilizzazione del suolo, ai sensi della legislazione in materia di pianificazione del territorio, siano conformi all’Ordinanza stessa (art. 5 cpv. 2 lett. a OPN).\nInfine, la località è iscritta alla scheda 1.3.25 del PD quale zona naturale protetta da accertare, con l’osservazione “conflitto con centro sportivo” (nel frattempo l’idea di realizzare questa struttura è stata abbandonata come menzionato in narrativa).\n3. Definitivamente tramontata l’ipotesi del centro sportivo consortile, la vertenza ruota ora unicamente attorno al tema della piazza di compostaggio, situata sul mappale n. __________RFD.\nLa superficie complessiva di questo fondo è di ca. 3200 mq, di cui (cfr. perizia __________ pag. 12) circa i 2/3 occupati dall’area di compostaggio (2200 mq), mentre la parte rimanente è tuttora caratterizzata da vegetazione di tipo palustre.\nLe risultanze della perizia sono chiare ed incontrovertibili : per le sue immissioni (percolato ad elevato contenuto di sostanze nutritive nonché tracce di metalli pesanti) una piazza di compostaggio, anche se di dimensioni relativamente contenute come quella in esame, non è compatibile con la presenza di ambienti delicati e pregiati quali biotopi, paludi, superfici di compensazione ecologica o altre aree protette. Il perito, oltre ad aver rilevato la presenza di ambienti umidi su parte del mappale e nei suoi dintorni, ha evidenziato anche la natura permeabile del suolo e dunque il pericolo rappresentato dalla percolazione di sostanze nutritive e/o inquinanti provenienti dal compostaggio, che potrebbero raggiungere facilmente la falda freatica prima di essere neutralizzate dal terreno (cfr. perizia pag. 9 in fondo). Ha inoltre osservato come gran parte dell’area oggi occupata dalla piazza di compostaggio è stata, negli anni, sottratta alla palude, e dovrebbe quindi essere o ripristinata al suo stato naturale oppure compensata con un’area simile ai sensi degli art. 6 e 18 LPN.\nTutte queste argomentazioni propendono, ed il perito non ne fa mistero, per una soluzione radicale del problema, vale a dire la dislocazione dell’impianto di compostaggio in altro luogo, possibilmente lontano dall’area paludosa protetta.\n3.1. Fin qui le argomentazioni formulate dal perito su istanza (e con l’accordo) delle parti in causa; ricordiamo che la sua proposta di compromesso (limitazione ad un piccolo deposito di materiale non sminuzzato) è stata infine accettata dagli insorgenti __________ e __________. Il Municipio di __________, pur non contestando le risultanze della perizia dal profilo scientifico, sottolinea invece l’impossibilità fattuale di spostare l’impianto di compostaggio, evidenziando la mancanza di alternative sul territorio comunale.\nQuesta motivazione si scontra però con le esigenze della legislazione sulla protezione della natura e delle zone umide in particolare. Ai sensi dell’art. 18a cpv. 1 LPN, i biotopi di importanza nazionale godono di una protezione integrale; tale protezione deve essere assicurata dai Cantoni, nell’ambito delle rispettive pianificazioni cantonali (PD) e deve essere ripresa dai Comuni nei loro PR. Ai Cantoni spetta anche il compito di stabilire le attività possibili all’interno di questi comprensori, tenuto conto beninteso della legislazione esistente in materia.\nLa perizia ordinata nel caso concreto aveva per la precisione lo scopo di stabilire l’eventuale compatibilità tra l’attività di un centro di compostaggio e una zona paludosa; come detto, le conclusioni peritali (dalle quali questo Tribunale non ha motivo di discostarsi) sono però negative ed escludono la convivenza di un simile impianto in una zona protetta. Ne consegue che la variante di PR in oggetto, nella misura in cui chiede l’inserimento di un’area AP “Centro compostaggio” sul fondo __________RF, non può essere approvata, perlomeno nella sua formulazione attuale.\n3.2. Nella sua perizia il dott. __________ ha citato quale soluzione di compromesso, la possibilità di creare una piazza di solo deposito di rifiuti non sminuzzati, dalla dimensioni ridotte a non più di 250 metri quadrati. Il processo di compostaggio vero è proprio dovrebbe comunque avvenire altrove.\nNon sta evidentemente a questo Tribunale avallare o meno la validità di una simile soluzione (soluzione peraltro accettata dagli insorgenti e che gode anche dell’approvazione preliminare del Cantone). Il TPT non è un organo di pianificazione, e non può quindi sostituirsi alle competenti istanze pianificatorie comunali e cantonali (Dipartimento, Consiglio di Stato). Se questa ipotesi sarà finalmente ritenuta percorribile, il Comune dovrà eventualmente elaborare una variante di PR in tal senso, da sottoporre in seguito al Cantone per approvazione secondo l’usuale iter previsto dalla LALPT."}