{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-02-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-117_1999-02-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21167&nX40_KEY=4933358&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "70752d89f443210ed51cec979c688ef1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 23.02.1999 90.1994.117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 23.02.1999 90.1994.117"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 23.02.1999 90.1994.117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:14:50", "Checksum": "0741381780e7a5d9fbbaa9423006d120", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 23.02.1999 90.1994.117\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. 90.94.00116 |\n23 febbraio 1999 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente,\n|\n|\nvicecancelliere |\nTito Ponti |\nvisti i ricorsi 14 -15 febbraio 1991 di\n|\n|\n1.__________ __________ per la __________ __________ __________, __________, rappr. Avv. __________ __________, __________; 2.__________ __________ __________ __________, __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione 9 gennaio 1991 del Consiglio di Stato che approva una variante del PR di Cugnasco che istituisce una zona AP (Centro sportivo e piazza di compostaggio) in località “__________ -__________ ” |\nvista la risposta 24 luglio 1991 del Municipio di __________ e 21 settembre 1993 del Consiglio di Stato,\nletti ed esaminati gli atti,\nesperiti i necessari accertamenti;\nr i t e n u t o\nin fatto\na. Nella sua seduta del 22 maggio 1989 il Consiglio comunale di __________ ha adottato una variante del PR che istituisce una nuova zona di attrezzature pubbliche (AP) in località “__________ -__________ ” destinata ad accogliere un centro sportivo consortile e una piazza di compostaggio per rifiuti domestici.\nb. Contro tale variante sono insorti dinanzi al Consiglio di Stato la __________ __________ per la __________ della __________ (__________) e il __________ -__________ __________. Essi censurano, con argomentazioni più o meno simili, l’incompatibilità tra le destinazioni previste dalla variante e la presenza in luogo di una zona umida protetta a livello federale.\nc. Con risoluzione del 9 gennaio 1991 il Consiglio di Stato ha approvato la variante in oggetto, ritenendo le preoccupazioni di natura ecologica tutto sommato secondarie rispetto all’interesse pubblico di disporre di un centro sportivo e di una piazza per compostaggio funzionale. I ricorsi delle associazione naturalistiche sono quindi stati integralmente respinti.\nd. Dissentendo da tale decisione la __________ e il __________ hanno presentato ricorso al Gran Consiglio. Nel ribadire la loro opposizione alla variante in esame, essi fanno notare come la zona dei “__________ ” sia compresa nell’Inventario federale delle paludi di importanza nazionale e risulti tutelata anche dal PD cantonale a titolo di “zona naturale protetta” (scheda 1.3.25).\ne. Nelle sue osservazioni ai ricorsi il CdS, preso atto che nel frattempo (4 ottobre 1991) é stato presentato “l’Inventario federale dei paesaggi palustri” comprendente pura la zona dei “__________ ” di __________, ha riconosciuto la pertinenza delle argomentazioni ricorsuali, proponendo l’accoglimento dei gravami e lo stralcio della variante AP.\nIl Comune di __________, da parte sua, pur consentendo all’abbandono del progetto di centro sportivo consortile, non vuole rinunciare alla piazza di compostaggio sul mappale n. __________RFD (peraltro già in attività), e ne chiede quindi la conferma a livello pianificatorio.\nf. In data 10 febbraio 1994 si è tenuta l’udienza in contraddittorio. Dopo una lunga discussione, il Presidente del Tribunale della pianificazione del territorio (al quale nel frattempo sono stati deferiti i ricorsi originariamente inoltrati al GC) ha proposto alle parti di esaminare un soluzione transattiva che consideri da una parte, l’abbandono del progetto di centro sportivo, e dall’altra l’allestimento di uno studio sulle possibilità di mantenere la piazza di compostaggio nell’attuale ubicazione (part. n. __________).\ng. Conformemente a quanto discusso all’udienza, la Sezione pianificazione urbanistica decideva di conferire il mandato per lo studio della compatibilità tra la zona paludosa protetta e la piazza di compostaggio di __________ al biologo dott. __________ __________.\nIl referto peritale, consegnato nel luglio del 1995, ha tuttavia evidenziato un chiaro conflitto tra l’ubicazione della piazza di compostaggio e l’area paludosa circostante; quale soluzione di compromesso suggeriva di spostare altrove il processo di compostaggio e di lasciare il loco unicamente un piccolo (200-250 mq al massimo) deposito di materiale compostabile non sminuzzato.\nh. La soluzione di compromesso formulata dal perito è stata accettata dalle due associazioni ricorrenti, ma non dal Municipio di __________, che insiste per il mantenimento della piazza di compostaggio nelle sue attuali dimensioni e modalità di funzionamento.\nFalliti gli ultimi tentativi di accomodamento bonale fra le parti, al TPT spetta la decisione di merito.\nc o n s i d e r a t o\nin diritto\n1. La competenza del Tribunale é data dagli articoli 26 quater lett. d LOG e 38 LALPT. I gravami, inoltrati nel termine di 30 giorni di cui all’art. 39 LALPT, sono tempestivi.\nCirca la legittimazione degli insorgenti il Tribunale considera quanto segue.\n__________ e __________ sono associazioni d'importanza nazionale che per statuto si occupano della protezione della natura e del paesaggio. Ricorrono presso il TPT contro l'asserita violazione sia dell’art. 18 LPN (Legge federale della protezione della natura) sia di numerose disposizioni protettive federali e cantonali (in particolare l’Inventario federale delle paludi di importanza nazionale” e la scheda 1.3. del Piano direttore)."}