Un vero risanamento potrà essere attuato solo con l’allestimento di un piano viario e dei trasporti che affronti globalmente il problema dell’inquinamento fonico e atmosferico su tutta la rete viaria della regione. Anche quest’ultimo addebito, al pari dei precedenti, deve pertanto essere respinto. 8. Per le pregresse considerazioni il ricorso é respinto. Tasse e spese di giudizio seguono la soccombenza (art. 28 Pamm). Per questi motivi, viste le normative alla fattispecie applicabili; dichiara e pronuncia 1. Il ricorso é respinto. 2. I ricorrenti sono condannati in solido al pagamento di fr. 1’000.- a titolo di tasse e spese di giudizio . 3. Intimazione: