b), nonché “i siti caratteristici e i monumenti naturali e culturali” (lett. c). Il diritto cantonale può però prevedere altre misure adatte, al posto delle zone di protezione. 4.2. La protezione del paesaggio è specificamente trattata dall'apposita legge, la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1.7.1966, fondata sul citato art. 24sexies Cost. Giusta l'art. 5 cpv. 1 LPN “il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti d’importanza nazionale; all’uopo, può fare capo a quelli di istituzioni pubbliche e d’associazioni di protezione della natura e del paesaggio”.