{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-106_1995-09-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21160&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=35&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ac9b40535119cf893ec462d68070e6d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 29.09.1995 90.1994.106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 29.09.1995 90.1994.106"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 29.09.1995 90.1994.106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:06:24", "Checksum": "af64b8eb6cd8ca5d164b37d4d0e1beea", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 29.09.1995 90.1994.106\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nGiusta l'art. 5 cpv. 1 LPN “il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti d’importanza nazionale; all’uopo, può fare capo a quelli di istituzioni pubbliche e d’associazioni di protezione della natura e del paesaggio”. L’art. 6 LPN precisa che l’iscrizione di un oggetto d’importanza nazionale in un inventario federale significa “che esso merita specialmente di essere conservato intatto e, in ogni caso, rispettato per quanto sia possibile”. Nell’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali é iscritto, dal 1977, anche il comprensorio del __________ __________. __________, di cui la zona delle cave di __________ fa parte (cfr. OIFP, n. __________).\nAnche la legislazione cantonale prevede la difesa di particolari bellezze naturali e del paesaggio. Il Decreto esecutivo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (DLBN), del 16 gennaio 1940, protegge infatti “le cose immobili che concorrono a costituire la bellezza naturale del paese; il suo aspetto caratteristico e particolarmente i monumenti naturali, sia d’interesse scientifico sia d’interesse estetico” (art. 1 lett. a).\nA sua volta, il R di applicazione del DLBN, del 22 gennaio 1974, precisa che la protezione delle bellezze naturali e del paesaggio comprende, in modo particolare, “i monumenti naturali, vale a dire elementi del paesaggio che sono di notevole interesse estetico o scientifico, come bolle, paludi, torbiere o altri biotopi, rupi, sorgenti, cascate, rarità geografiche o geologiche, alberi o gruppi du alberi (art. 2 lett. a).\n5. L’area della ex-__________ __________ é, a non averne dubbio, di grande pregio naturalistico e paesaggistico. Si tratta, invero, di uno dei documenti geologici naturali di maggiore rilevanza di tutto il Paese, caratterizzato da un’alta parete su cui si legge chiaramente la genesi del cosiddetto marmo di __________, originato da colate di sedimento rossastro che hanno cementato i vuoti formatisi con la distensione delle rocce liassiche sotto il fondo marino in relazione all’affossamento del bacino del __________ (sulla cosiddetta “__________ di __________ ”). Per queste sue caratteristiche d’altronde, l’area delle cave di Arzo é parte integrante della zona del __________ __________. __________, catalogata nell’”Inventario dei paesaggi di importanza nazionale”.\nPurtuttavia il comprensorio é stato utilizzato sin da epoche remote anche per l’attività estrattiva (attività che ha dato origine alle cave di __________ così come le conosciamo oggi); vista l’importanza rappresentata da questa attività per l’economia locale e, d’altro canto, i contenuti naturalistici della zona, le autorità comunali hanno elaborato l’impugnata variante con il preciso intento di regolamentare una volta per tutte a livello pianificatorio questa attività economica e conciliarla nella misura del possibile con la protezione della natura e del paesaggio. La variante in oggetto si proporre di regolamentare, oltre che l’attività estrattiva in senso stretto, anche la lavorazione dei marmi, il deposito e la frantumazione di scarti e inerti, nonché il trasporto di questi materiali (art. 28bis NAPR).\nLa necessità di conservare la parete della ex-__________ da qualsiasi attività nociva ha consigliato la creazione di una zona di rispetto e di transito della larghezza di 10 metri, che ha funzione di stacco e di protezione della parete (area tratteggiata in marrone sulla planimetria). In quest’area sarà permesso unicamente il transito (pedonale) per accedere alla zona di frantumazione vera e propria; non sono ammesse costruzioni di nessun tipo né modifiche dello stato fisico dell’area, a meno che si tratti di installazioni per ricerche scientifiche o simili.\nPer quanto riguarda l’area di frantumazione vera e propria (area colorata in marrone sulla planimetria), il __________ di __________ ha elaborato, nell’ambito della procedura di licenza edilizia, un dettagliato piano di sistemazione nell’intento di ridurre l’impatto della prospettata attività sulla retrostante parete della ex-__________a; tale piano, che ha ricevuto l’avvallo del __________ __________ di __________ naturale e dell’Ufficio __________ __________ __________ (cfr. lettera 19.5.1992 dell’__________ al __________ di __________ in atti) prevede in particolare la posa di una rete metallica invalicabile tra l’area di lavorazione e l’area di rispetto della parete, il divieto di transito motorizzato all’interno dell’area di rispetto, la limitazione dell’altezza massima dei cumuli di inerti a 6 metri e la rimozione dei depositi di terra e ghiaia esistenti dovuti all’attività estrattiva precedentemente svolta sul sedime, in modo da riportare alla luce le pareti rocciose che delimitano tutta l’area sui lati ovest e sud (documentazione allegata alla domanda di costruzione, trasmessa al TPT il 27.6.1994) .\n6. Il TPT non può esimersi dal rilevare come la soluzione qui contestata presenti non pochi aspetti negativi : é innegabile che inserire in quel luogo un’attività di frantumazione con i suoi macchinari, il cumulo di inerti, l’andirivieni di autocarri, l’inevitabile polvere e rumore, creerebbe a pochi metri dalla grande parete e anfiteatro un elemento discordante che stonerebbe indubbiamente in quel contesto. Ideale sarebbe tenere sgombra tutta l’area da simili intrusioni. Va poi tenuto presente che l’attività della vicina cava, il cui materiale di scarto l’installazione é soprattutto destinata a frantumare, é praticamente ferma, da tempo. Vero é poi, come osservano i ricorrenti, che non si vede per quale ragione il materiale di demolizione della regione debba essere trattato proprio in questo comparto. Vi sono certamente soluzioni più appropriate a questo problema."}