E’ pacifico che la riva del lago andava protetta, non foss’altro che per rispettare il precetto degli art. 1 e 3 LPT. Ora il comune poteva o elaborare norme proprie in materia o accontentarsi in quel campo della normativa della LRL oppure scegliere una terza via: adottare le norme della LRL recependole nel proprio ordinamento comunale. In quest’ultima ipotesi non è sostenibile che la successiva entrata in vigore della LALPT le renda caduche; facendo sue le disposizioni della LRL il comune ha evitato di emanarne di proprie: se decadono quelle riprese in via di richiamo dalla LRL si forma un vuoto normativo; la protezione delle rive lago non è più assicurata.